Penale

Inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi privi di specificità

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Ricorso per Cassazione – Motivi dell'impugnazione – Specificità dei motivi – Insussistenza – Inammissibilità del ricorso.
E' inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che sia fondato su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente comprensibile, che renda particolarmente disagevole la lettura del ricorso stesso e che, pertanto, esuli da una ragionata e chiara censura in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, ai fini della validità del ricorso in cassazione è necessario, oltre alla individuazione delle statuizioni impugnate e dei limiti della stessa impugnazione, che le ragioni sulle quali esso è fondato siano esposte con sufficiente grado di specificità e che siano altresì adeguatamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 febbraio 2017 n. 6324

Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mancata specificità del motivo - Genericità - Ragioni argomentate dalla decisione - Mancanza di correlazione
E' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si limitino a riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, essendo gli stessi “non specifici”. La non specificità del motivo, invero, va apprezzata per la sua genericità, per la indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione proposta.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2016 n. 13981

Ricorso per cassazione - Specificità del ricorso - Travisamento di prova dichiarativa - Produzione integrale – Incongruità.
Risulta violato il requisito della specificità del ricorso, che denunci il travisamento di una prova dichiarativa, sia il richiamo del contenuto di essa per brani decontestualizzati, sia per converso la produzione integrale del pertinente verbale in chiave esplorativa, senza la puntuale rappresentazione delle ritenute incongruità e della loro rilevanza nell'economia complessiva del giudizio probatorio.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2016 n. 42802

Procedimenti speciali - Patteggiamento – Ricorso per cassazione - Omessa indicazione delle ragioni di manifesta e oggettiva illegalità delle statuizioni impugnate - Inammissibilità.
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione - proposto dall'imputato avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile (liquidate ex DM n. 55/2014, recante i nuovi parametri forensi, in attuazione della Legge riforma dell'ordinamento professionale, n. 247/2012) che non alleghi le ragioni concernenti la manifesta e oggettiva illegalità del quantum liquidato a proprio carico. E ciò tanto più se la liquidazione del giudice si sia attestata al di sotto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al decreto predetto.
• Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 febbraio 2016 n. 5053

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