Inapplicabile l'usucapione decennale al traferimento a titolo universale
Lo ha precisato la sezione II della Cassazione con l'ordinanza 31637/2021
L'articolo 1159 del codice civile (usucapione decennale) è inapplicabile ai trasferimenti a titolo universale, dal momento che il titolo idoneo a trasferire la proprietà di beni immobili richiesto per l'usucapione decennale deve consistere in un negozio translativo a titolo particolare e non può essere ravvisato in atti diretti ad attuare un acquisto
mortis causa. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con l'ordinanza 4 novembre 2021 n. 31637 .
I precedenti
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nello stesso senso e, in particolare, per l'affermazione che sia per l'art icolo1159 Cc vigente, come per l'articolo 2137 Cc abrogato, il titolo idoneo a trasferire la proprietà di beni immobili, richiesto per l'usucapione decennale, deve consistere in un negozio traslativo a titolo particolare e non può essere, quindi, ravvisato in atti diretti ad attuare un acquisto mortis causa, Cassazione, sentenza 26 luglio 1977, n. 3342, in Foro it., 1978, I, c. 1717 (con richiami di Di Lalla L.) ove la precisazione che deve, inoltre, escludersi che l'elemento del titolo e della trascrizione richiesto dalle citate norme possa essere riscontrato nella sola denuncia di successione, costituendo quest'atto una mera dichiarazione di scienza, richiesta dalla legge esclusivamente ai fini fiscali ed utilizzata dal codice civile quale semplice strumento di trascrizione ai soli fini della continuità.
Sempre nella stessa ottica, il titolo idoneo a trasferire la proprietà od a costituire un diritto reale su bene immobile, richiesto per l'usucapione decennale di cui all'articolo 1159 Cc, deve consistere in un atto traslativo a titolo particolare, e non può essere ravvisato in una successione universale mortis causa; quest'ultima, infatti, determinando il subentrare del successore nell'intero patrimonio del de cuius, od in una quota ideale di esso, non consente di accertare la necessaria precisa corrispondenza fra l'oggetto dell'usucapione e quello del titolo, dal quale deve risultare con esattezza l'immobile od il diritto immobiliare trasmesso, Cassazione, sentenza 2 luglio 1975, n. 2575.
Pur essa ricordata in motivazione, per il rilievo che con riguardo a beni immobili non appartenenti più al de cuius al momento dell'apertura della successione, l'erede non può invocare l'acquisto della proprietà per usucapione decennale, secondo la previsione dell'articolo 1159 Cc, né in base alla evoluzione ereditaria, né in base ad atti o sentenze di divisione della eredità, che si assumano riguardare anche detti beni, tenuto conto che la divisione ha carattere meramente dichiarativo, e che la devoluzione ereditaria è a titolo universale, mentre per l'usucapione decennale si richiede, quale titolo astrattamente idoneo all'acquisto della proprietà, un atto traslativo a non domino a titolo particolare, Cassazione, sentenza 21 marzo 1983, n. 1976.
Nella stessa ottica delle pronunce ricordate sopra e, in particolare, per il rilievo che l'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, che produce l'effetto dell'acquisto dell'eredità ex lege a norma dell'articolo 459 Cc e non in forza di disposizioni del de cuius; essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schermo negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente a non domino, idoneo in astratto al trasferimento della proprietà che deve concorrere con gli altri requisiti previsti dall'articolo 1159 Cc per il compimento dell'usucapione abbreviata; inoltre, l'accettazione dell'eredità facendo subentrare il successore nell'intero ed indistinto patrimonio del de cuius o in una quota ideale di esso non consente l'accertamento dell'esatta corrispondenza allo specifico immobile posseduto di quello dedotto nel titolo richiesto dall'articolo 1159 cit., Cassazione, sentenza 23 luglio 1994, n. 6890.
Per altri riferimenti, nel senso che coerede che, dopo la morte del de cuius, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune, Cassazione, ordinanza 8 aprile 2021, n. 9359 che, riformando la pronuncia di merito, ha escluso che possa costituire prova dell'usucapione di un appartamento la circostanza che il coerede, che già vi abitava con il padre, abbia continuato, dopo la morte di questi, ad essere l'unico ad averne la disponibilità, nonché Cassazione, sentenza 4 maggio 2018, n. 10734, secondo cui non è, al riguardo, univocamente significativo che il coerede abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.