Penale

Incidente probatorio, il gip può respingere la richiesta del Pm per l’ascolto del minore vittima di maltrattamenti

Il rigetto della richiesta non è atto abnorme perché né determina la stasi del processo né si pone al di fuori delle regole che lo governano. L’ascolto anticipato non esclude in sé la vittimizzazione secondaria

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di Paola Rossi

Non sussiste alcun obbligo del giudice per le indagini preliminari di accordare sempre e comunque l’incidente probatorio richiesto dal pubblico ministero al fine di anticipare l’escussione del minore vittima di maltrattamenti o reati sessuali. E l’atto di rigetto della richiesta non è un atto abnorme rispetto al processo sia perché non ne determina la stasi sia perché non si pone al di fuori delle regole che governano il processo. Inoltre, il diniego di anticipare la testimonianza non costituisce automaticamente - come asserito nel ricorso deella procura - un’esposizione della giovane vittima al rischio di vittimizzazione secondaria.

Quindi - come afferma la sentenza n. 17521/2024 della Corte di cassazione penale - il giudice, che stabilisce sulla richiesta di incidente probatorio legata alla vulnerabilità della vittima e non al rischio della dispersione della prova, possiede piena discrezionalità sull’ammissione o meno di una cristalizzazione anticipata della testimonianza della persona vulnerabile attraverso l’esecuzione dell’incidente probatorio domandato dal pubblico ministero.

Sulla soluzione della questione emerge nella sentenza di legittimità la presenza di due orientamenti contrapposti in ordine alla sussistenza o meno della facoltà del giudice di negare l’incidente probatorio, domandato per anticipare alla fase delle indagini la testimonianza della vittima in stato di vulnerabilità, invece di assumerla in sede di dibattimento.

In primis la Cassazione - escludendo la necessità di un rinvio alle sezioni Unite - precisa di dover aderire all’orientamento che riconosce che, a seguito dell’istanza del Pm, il giudice decide discrezionalmente. Egli cioè decide con i pieni poteri di giudizio che gli sono affidati dall’articolo 398 del Codice di procedura penale. E quindi il suo esame non si arresta solo alla verifica dei presupposti richiesti dall’articolo 392, comma 1 bis, del Codice di procedura penale sull’incidente probatorio, ma esso si estende anche al merito della richiesta. Infatti, secondo quanto afferma la decisione di legittimità, non è scontato che l’incidente probatorio sia lo strumento sicuramente più idoneo a evitare la cosiddetta vittimizzazione secondaria del minore vittima di violenza. Il vaglio - entrando nel merito - potrebbe anzi approdare a conclusioni opposte, dimostrando che magari in un caso concreto l’escussione ravvicinata ai fatti illeciti subiti possa non risultare la scelta più idonea a tutela del soggetto vulnerabile.

Le stesse fonti sovranazionali che tutelano i minori vittime di violenza dal rischio di vittimizzazione secondaria non impongono, infatti, l’immediata audizione del soggetto, ma piuttosto precludono la reiterazione di esami e testimonianze per non gravare il minore di un’ingiusta esposizione al processo.

Inoltre, la Cassazione pone un’affermazione tetragona sull’impugnabiltà della decisione di rigetto del Gip eslcudendola in radice in nome della tassatività dei casi di impugnazione degli atti del processo.

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