Responsabilità

Incidenti, le parole dei testimoni valgono meno se non ci sono foto

La Cassazione appoggia la tesi rigorista perché oggi gli smartphone sono diffusi

di Andrea Codrino e Maurizio Hazan

La Cassazione lancia un ulteriore, e deciso, invito a trattare con rigore il tema dell'onere della prova che incombe su chi agisca per il risarcimento di un danno da sinistro stradale. Stavolta i giudici, nel valutare l’attendibilità dei testimoni portati dalle parti in causa, entrano nel campo dell’innovazione tecnologica (si veda anche l’articolo a destra), arrivando tra l’altro ad avallare il principio secondo cui, nell’era degli smartphone, non è “normale” che subito dopo l’incidente nessuno abbia scattato almeno una foto con il telefonino per documentare i danni.

Ciò va messo in relazione con il fatto che il ricorso a testimonianze più o meno compiacenti – fenomeno diffuso nelle controversie della circolazione stradale – rischia di distorcere, se non adeguatamente contrastato, il sistema della Rc auto. Sovraccaricandolo di costi indebiti (che finiscono per riverberarsi sui premi e dunque sulle tasche della collettività assicurata).

Così, dopo aver chiarito (ordinanza 28622) che la presunzione di concorsualità prevista dall'articolo 2054, comma 2 del Codice civile in caso di scontro tra veicoli non opera se non dopo aver provato rigorosamente il fatto storico (e dunque lo scontro tra i mezzi coinvolti), la Cassazione (ordinanza 28924) esclude che il giudice possa, avvalendosi della facoltà di chiedere chiarimenti e precisazioni ex articolo 253 del Codice di procedura civile, sostituirsi alla parte e sanare le genericità e le deficienze di un'articolazione probatoria insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro e l'entità dei danni dallo stesso asseritamente derivati.

La coppia di decisioni rivela dunque, nel suo insieme, l'intento di ribadire – oggi - l'esigenza di garantire un approccio probatorio serio in un settore che, più di altri, si presta a possibili mistificazioni testimoniali. In entrambi i casi, le pronunce di merito, che rigettavano le domande degli attori perché non adeguatamente probate, sono state confermate.

La parte più rilevante e è, nell'ordinanza 28924, il riferimento a un passaggio della sentenza oggetto di gravame (resa dal Tribunale di Benevento in veste di giudice d'appello), destinato in qualche modo a fare scalpore: «stante l'attuale tecnologia a disposizione delle parti in ogni momento, il tempo delle cause risarcitorie per sinistri stradali fatte solo con testimonianze è finito. Ben più adeguato deve essere l'impegno delle parti attrici nell'adempiere all'onere della prova». Ebbene, la Cassazione ha sostenuto che tale motivazione - «giusta o sbagliata che sia» - sia idonea e sufficiente a superare il vizio di omessa motivazione invocato dalla ricorrente.

Ora, non ci si può spingere tanto in là da dire che la Corte abbia davvero avallato il principio della necessità di supporti fotografici ai fini dell'assolvimento della prova sulla dinamica di un sinistro. Ma, non prendendo neppure una posizione contraria, la Cassazione ne ha in qualche modo apprezzato la potenziale portata, lasciando agli interpreti di calibrarne l’esatta profondità.

È certamente un assunto innovativo, ma da valutarsi cum grano salis, senza pretendere di farlo davvero diventare regola, non avendo alcuna cogenza. Privare di valore certe testimonianze solo perché al tempo dello smartphone è semplice fare delle fotografie pare forse troppo perché potrebbero essere molteplici le ragioni di tale inerzia difensiva, in molti casi anche incolpevole.

Semmai, il non completo quadro istruttorio potrebbe incidere sulla attendibilità delle altre prove (che comunque devono essere assunte) e quindi dei testi eventualmente chiamati a deporre. D'altra parte, potrebbero essere adeguatamente indagate le ragioni che avrebbero impedito all'attore di utilizzare il proprio smartphone, sempre che ne avesse la disponibilità dopo il sinistro.

Siamo comunque di fronte a un trend evolutivo che dimostra, ora più che mai, l'esigenza di limitare un troppo facile accesso alla prova testimoniale; non solo da parte della giurisprudenza ma anche, per la sinistrosità automobilistica più comune (con soli danni a cose), del legislatore, che è già intervenuto in questo senso nel 2017 (si veda la scheda a sinistra).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©