Inclusione area in Pip: acquisisce prerogativa di edificabilità
L'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (Pip) ne implica l'acquisizione della prerogativa di edificabilità, non diversamente dall'inserimento in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare (Peep), anche ove l'originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo.
L'acquisto del carattere di edificabilità, infatti, avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e conformativo. Così la sezione I della Suprema corte con la sentenza 9 gennaio 2020 n. 213.
Fermo restando – proseguono i giudici - che nella valutazione indennitaria del fondo espropriato per l'attuazione di piani di edilizia residenziale occorre tener conto delle superfici necessarie alle opere di urbanizzazione (dal che consegue che tutti i terreni espropriati in ambito Peep percepiscono la stessa indennità, calcolata su una valutazione del fondo da formulare sulla potenzialità edificatoria media di tutto il comprensorio), le questioni circa l'adozione, a fini indennitari, di determinati indici di fabbricabilità, circa lo scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche e circa la detrazione degli oneri di urbanizzazione dal valore del fondo edificato, si pongono in sede di applicazione di metodi analitico-ricostruttivi, tesi ad accertare il valore di trasformazione del suolo, non anche qualora la valutazione sia condotta con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato.
Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 9 gennaio 2020 n. 213