Rassegne di Giurisprudenza

Indennità sostitutiva delle ferie non godute del lavoratore e assoggettabilità a contribuzione previdenziale

Resta irrilevante ai fini previdenziali che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti del rapporto di lavoro solo alla cessazione del medesimo e cioè quando una di tali parti o entrambe deciderà di porvi fine

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Mancata fruizione delle ferie entro il termine previsto dall'art. 10, d.lgs. n. 66/2003 - Indennità delle ferie non godute - Assoggettamento a contribuzione previdenziale - Sussiste.
Qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie maturate nel termine indicato dall'art. 10 del decreto legislativo n. 66 del 2003 ovvero sia stato impiegato anche mentre avrebbe dovuto riposare, è certamente integrato il presupposto dell'obbligo contributivo richiesto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, giacché la prestazione è stata resa in un periodo in cui la stessa non avrebbe dovuto essere resa, generandosi una maggiore capacità contributiva, quantificabile in termini economici quale indennità per le ferie non godute, che non può non incidere sugli oneri di finanziamento del sistema previdenziale posti a carico dell'impresa che di tale maggior produzione si è avvantaggiata, restando irrilevante ai fini previdenziali che l'indennità possa essere monetizzata tra le parti del rapporto di lavoro solo alla cessazione del medesimo e cioè quando una di tali parti o entrambe deciderà di porvi fine.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 17 novembre 2020 n. 26160

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità sostitutiva delle ferie - Natura retributiva - Assoggettamento a contribuzione - Sussiste.
L'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 cod. civ. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio oggi pur escluso dal sopravvenuto art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, in attuazione della Direttiva 93/104/Ce non escluderebbe la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dall'art. 12 della legge n. 153/1969, costituendo essa comunque un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza dei rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 maggio 2018 n. 13473

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità- Sostitutiva delle ferie- Natura giuridica mista - Prevalenza della natura risarcitoria ai fini della prescrizione - Conseguenze - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Prevalenza della natura retributiva ai fini del calcolo del TFR, degli accessori, dell'assoggettamento a contribuzione - Sussistenza.
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, sicché mentre ai fini della verifica della prescrizione va ritenuto prevalente il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume invece rilievo quando ne va valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 gennaio 2016 n. 1757

Previdenza e assistenza - Contributi e prestazioni - Indennità sostitutiva delle ferie non godute - Assoggettabilità a contribuzione. (Cc, articolo 2126; legge 153/1969, articolo 12)
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale poiché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha un carattere retributivo, e non risarcitorio, e gode della garanzia prestata dall'articolo 2126 del Cc a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 gennaio 2015 n. 660

Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Indennità sostitutiva di ferie non godute.
L'indennità sostitutiva di ferie non godute ha natura retributiva, assimilabile sotto certi aspetti al corrispettivo per lavoro straordinario, trattandosi di compenso, sia pure con le maggiorazioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, per prestazioni lavorative eseguite in giornate che avrebbero dovuto essere dedicate al riposo, e in dipendenza del sottostante rapporto di subordinazione; pertanto tale indennità rientra nell'ambito dell'ampio concetto di retribuzione imponibile a fini previdenziali e assistenziali delineato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 senza che sia necessaria alcuna ulteriore indagine circa l'eventuale concorrente profilo risarcitorio della stessa, atteso che detta norma esclude soltanto alcune erogazioni tassativamente indicate, tra le quali non può ricomprendersi il menzionato emolumento, comprensivo di maggiorazioni correlate alla particolare natura qualitativa e temporale delle prestazioni effettuate in periodo feriale.
•Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 1998 n. 4839