Lavoro

Infortuni sul lavoro, l'Inail non risarcisce il danno biologico temporaneo e il danno morale

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6503 depositata oggi, respingendo il ricorso degli eredi

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di Francesco Machina Grifeo

Il "danno biologico" coperto dall'Inail si riferisce "esclusivamente e soltanto" alla "menomazione permanente" dell'integrità psicofisica che si protrae cioè per tutta la vita, che può essere assoluto o parziale e decorre dal giorno successivo a quello della cessazione della inabilità temporanea. Ragion per cui esulano dal sistema assicurativo obbligatorio sia il "danno biologico temporaneo" sia il cosiddetto "danno morale". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 6503 depositata oggi, respingendo il ricorso degli eredi.

Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Salerno secondo la quale in base alla normativa vigente non sussiste l'obbligo dell'Inail di corrispondere agli eredi somme per titoli diversi o ulteriori rispetto a quelle già riconosciute (nello specifico: indennità per inabilità temporanea per il periodo dall'infortunio al decesso, assegno funerario, rendita ai superstiti) e in particolare che alcun fondamento giuridico aveva la pretesa di tutela nei confronti dell'Istituto di un danno biologico temporaneo e di un danno non patrimoniale al di fuori del quadro normativamente previsto.

Infatti, la Corte distrettuale aveva osservato come il breve tempo intercorso tra infortuni ed il decesso non aveva consentito la "stabilizzazione di una menomazione permanente" per la quale solo è ipotizzabile la tutela indennitaria ex articolo 13 del Dlgs 38 del 2001, una volta cessata l'inabilità temporanea.

Una decisione confermata oggi dalla Sezione lavoro secondo la quale in relazione ai pregiudizi per i quali, a seconda delle diverse ricostruzioni, può parlarsi di "danno biologico terminale" e di "danno morale terminale o catastrofale o catastrofico" trasmissibili jure hereditatis non viene in rilievo alla tutela garantita dall'inail.

Tornando al caso di specie, dunque, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto esclusivamente il danno biologico terminale per la cui determinazione economica si è attenuta ai principi sopra richiamati. La liquidazione è stata infatti effettuata utilizzando le indicazioni delle tabelle di Milano e utilizzando i parametri relativi alla menomazione temporanea dell'integrità psicofisica.

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