Infortunio sul lavoro: rischio elettivo e responsabilità esclusiva del lavoratore
Lavoro - Lavoro subordinato - Infortunio - Rischio elettivo - Responsabilità esclusiva del lavoratore - Presupposto - Comportamento abnorme - Necessità - Sussiste.
In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29777
Infortunio - Rischio elettivo - Responsabilità esclusiva del lavoratore - Presupposto - Comportamento abnorme - Necessità - Colpa del lavoratore - Irrilevanza.
In tema di infortunio sul lavoro, l'esclusiva responsabilità del lavoratore sussiste solo se lo stesso pone in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute; essendo invece irrilevante la condotta meramente colposa del lavoratore atteso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è proprio quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei lavoratori.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 novembre 2021, n. 35364
Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro - Rischio elettivo del prestatore di lavoro - Presupposti - Concorso di colpa - Irrilevanza - Condizioni.
In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la "ratio" di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 28 novembre 2018, n. 30807
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Prevenzione.
In tema di infortuni sul lavoro e di cosiddetto rischio elettivo, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute dal datore di lavoro. Spetta a quest'ultimo, poi, l'onere di provare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza in materia di lavoro, compreso quello formativo e quello informativo, ossia dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire l'evento dannoso e di aver vigilato circa l'effettivo uso delle misure di sicurezza. A ribadire tali principi in materia di sicurezza sul lavoro è la Cassazione pronunciandosi su un ricorso contro il decreto con cui il giudice delegato al fallimento aveva rifiutato il credito vantato da un dipendente a seguito di un infortunio sul lavoro.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2017, n. 798
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