Responsabilità

Infortunio da Sars Covid risarcibile nelle polizze senza esclusioni a priori

Il rigetto unilaterale e senza motivazione delle denunce fa scattare l’arbitrato

di Alessandro Galimberti

I danni da infortunio Sars Cov 2 sono ampiamente indennizzabili da polizze sanitarie private, le esclusioni dalla copertura assicurativa sono (in larga parte) pretestuose e illegittime, come illegittimo è classificare il Covid 19 alla stregua di «malattia».

Sono queste le conclusioni formulate dal segretario nazionale del Simla, Enrico Pedoja , molto attese da una vasta platea di professionisti nel corso del V Congresso interdisciplinare medico chirurgico patrocinato, tra gli altri, da Anggs (Garante giustizia e Sanità, presidente Antonio Alexandre), dall’Unione Camere civili, dagli ordini forensi di Roma e Catanzaro, dalle Università di Genova e Verona e dal Gruppo 24 Ore.

Il tema si pone ovviamente per le migliaia di casi di sanitari infettati nel corso della pandemia e già coperti da una polizza infortuni professionali, spesso finite al centro di interpretazioni elusive. Secondo Pedoja, alla base serve un accordo: semplice, chiaro e non interpretabile unilateralmente, come del resto esige il Regolamento Ivass. All’assicurato poco importa, né gli compete, dimostrare la natura e il meccanismo con cui si è verificato l’evento/infortunio. All’assicuratore spetta invece provare che l’evento denunciato non è stato fortuito, che è dovuto o concausato da fattori patologici «intrinseci» o che la causa sono azioni lesive «non concentrate nel tempo», ciò che condurrebbe all’alveo non assicurato della «malattia». L’infezione virale infatti è per sua natura fortuita, esterna, violenta.

Il concetto generico di «predisposizione individuale» per escludere l’indennizzo non è previsto in nessun contratto di polizza, salvo poterlo documentare, onere che però cade sull’assicuratore. La necessità che l’evento causale dell'infortunio debba essere «chiaro» non ha supporto contrattuale, soprattutto nei casi in cui sia riconosciuto sia come infortunio professionale, sia extra professionale. Inoltre non c’è nessuna norma contrattuale che prevede che la lesione corporale debba essere «immediata», come dimostrano varie fattispecie in cui la lesione, pacificamente indennizzabile, si manifesta con ritardo temporale. Tra l’altro l’assicurato ha sempre due anni dalla data della denuncia di infortunio per definire i postumi indennizzabili.

Il rigetto unilaterale delle denunce, senza approfondimento della documentazione a prodotta e senza specifica motivazione, fa scattare l’arbitrato medico legale, clausola prevista in tutti i contratti di polizza, proprio perché ogni controversia sugli infortuni da polizza privata è delegata dalle parti a esperti medici «scelti tra le parti e non ad avvocati», posto che – la verifica dell' indennizzabilità dell’evento infortunio e delle conseguenze indennizzabili si basa, come è sempre stato, esclusivamente su « interpretazione tecnica medico legale».

In alternativa , in caso di silenzio o immotivato diniego della compagnia ssicuratrice , il quesito specifico potrebbe comunque trovare adeguata definizione in sede giudiziaria con un’ autonoma richiesta conciliativa.

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