Penale

Intercettazioni, l’ok all’ascolto salva la misura cautelare

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di Patrizia Maciocchi

Non c’è violazione del diritto di difesa per il mancato rilascio della copia delle intercettazioni telefoniche, se il pm ha autorizzato, l’ascolto nella sala della procura. Possibilità della quale l’indagato non aveva usufruito.

La Corte di cassazione, con la sentenza 17493, accoglie il ricorso del pubblico ministero contro la decisione di annullare l’ordinanza, con la quale il gip aveva disposto gli arresti domiciliari, nei confronti di un indagato per traffico di stupefacenti.

Una misura nulla, secondo il Tribunale del riesame, perché la difesa non aveva avuto copia delle intercettazioni telefoniche, alla base dei gravi indizi di colpevolezza. Registrazioni dunque inutilizzabili.

Non è d’accordo il procuratore ricorrente. Il pm, pur non consegnando le copie, aveva autorizzato l’ascolto delle registrazioni nell’Ufficio della procura, dedicato proprio a questo. Un via libera che era stato ignorato. Inoltre era arrivato, anche se circa dieci giorni dopo l’applicazione della misura cautelare, anche l’ok al rilascio integrale delle copie. Il pm fa presente che la norma che ha previsto espressamente il rilascio delle copie (Dl 53/19) non é ancora in vigore.

Dopo vari slittamenti, l’operatività della norma è, infatti, ora prevista per settembre 2020.

Tuttavia la pubblica accusa ricorda che il diritto alla copia era stato già affermato dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione. La Consulta ha lasciato però aperta la questione sui modi per accedere alle registrazioni.

Tema affrontato dalle sezioni unite della Cassazione (sentenza 20300/2010), che hanno affermato la nullità, di ordine generale a regime intermedio, dell’ordinanza di custodia cautelare in caso di mancato accesso del difensore - prima del loro deposito - alla registrazione delle conversazioni, trascritte, per sommi capi, nei brogliacci dalla polizia giudiziaria.

Nel caso esaminato però, una via d’accesso, non sfruttata, c’era stata. L’indagato aveva il diritto di ascoltare le registrazioni per confrontarle con il contenuto dei brogliacci. La Cassazione è d’accordo con il pm. Ha sbagliato il tribunale ad annullare l’ordinanza senza valutare le “aperture” della procura, prima all’ascolto poi al rilascio integrale delle copie. E anche a sottovalutare il comportamento tenuto dal legale dell’indagato, che non aveva utilizzato né l’opportunità dell’ascolto né il diritto al rilascio di tutte le copie, non avendo prodotto l’autorizzazione al Tribunale del riesame per le valutazioni di merito.

La Suprema corte ricorda che la difesa deve dimostrare, nel caso chieda la nullità, la tempestività della sua richiesta e il ritardo della procura.

I giudici di legittimità annullano, con rinvio, l’ordinanza impugnata.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 9 giugno 2020 n.17493

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