Intercettazioni, utilizzo possibile anche dopo lo stralcio per incompetenza
La ha chiarito la Cassazione, sentenza n. 47192 deposita oggi, con un principio di diritto
La Cassazione, sentenza n. 47192 deposita oggi, estende l'utilizzo delle intercettazioni anche al procedimento successivo a quello con cui il Gip, che ha emesso la misura cautelare, si è dichiarato incompetente. Si tratta di una lettura "sostanzialistica", spiega la Corte, che esclude la diversità dei procedimenti a fronte della identità del fatto-reato, ed a prescindere dalla sua eventuale riqualificazione. In tali casi, dunque, non si rientra nel divieto di utilizzo disposto dall'articolo 270 del Cpp per il caso di "procedimenti diversi". Il "legittimo" giudice delle indagini preliminari, arrivato in seconda battuta, potrà dunque basare la propria ordinanza custodiale sulle medesime evidenze.
La Suprema corte ha così bocciato il ricorso di un uomo contro il provvedimento del Tribunale di Firenze che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza del Gip di Pisa che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di furti (un furgone, una vettura e calzature griffate per 150.000 euro). Il primo Gip, tuttavia, dopo aver emesso l'ordinanza cautelare, si era dichiarato territorialmente incompetente (ex articolo 22 Cpp). Il Gip competente, successivamente, aveva emanato una nuova misura cautelare per gli stessi fatti ed utilizzando anche i medesimi elementi emergenti dalle indicate indagini tecniche.
Proposto ricorso, la Suprema corte l'ha bocciato. Per prima cosa la Cassazione ricorda che la nozione di "procedimento diverso" non è stata ritenuta "collegata a un dato di ordine meramente formale, quale il numero di iscrizione nell'apposito registro della notizia di reato, posto che la formale unità dei procedimenti, sotto un unico numero di registro generale, non può fungere da schermo per l'utilizzabilità indiscriminata delle intercettazioni, facendo convivere tra di loro procedimenti privi di collegamento reale".
Decisivo, prosegue la decisione, è stato invece ritenuto il riferimento al contenuto della notizia di reato, "ossia al fatto-reato in relazione al quale il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale". Il legame tra la notizia di reato in relazione alla quale è stata autorizzata l'intercettazione e quella emersa dai risultati dell'intercettazione che, se riconosciuto, esclude la diversità dei procedimenti e, con essa, il divieto di utilizzazione di cui all'articolo 270, comma 1, cod. proc. pen., "è stato altresì delineato facendo riferimento ad indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato".
Per la Cassazione deve dunque affermarsi il principio per cui, «in ragione del descritto criterio di natura - almeno tendenzialmente - sostanzialistica, che non si versa in ipotesi di "procedimento diverso" ex art. 270 cod. proc. pen. nel caso in cui, come nella specie, si tratti di risultati di intercettazioni disposte in un procedimento instaurato in relazione a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta e ad essa sia seguito lo stralcio ex art. 22 cod. proc. pen., trattandosi, piuttosto, di esiti di intercettazioni relative a reato per il quale l'autorizzazione era stata ab origine disposta».
Nel rigettare il ricorso, la Corte ha anche affermato l'ulteriore principio di diritto legato alla disciplina emergenziale da Covid-19, per cui (ai sensi dell'articolo 24 Dl n. 137 del 2020 convertito con modif.icazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), «la richiesta di riesame deve essere trasmessa non all'indirizzo di PEC dell'ufficio che ha emesso il provvedimento cautelare ma direttamente all'indirizzo di PEC del Tribunale in funzione di giudice del riesame, non potendo l'atto essere presentato presso la cancelleria del Tribunale o del giudice di pace del luogo ove si trova l'impugnante, ferma restando la possibilità di proporla a mezzo posta mediante l'inoltro dell'atto presso il Tribunale in funzione di giudice del riesame»,