Civile

Intermediazione, Consob risarcisce risparmiatori per omessa vigilanza

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Francesco Machina Grifeo

Diventa definitiva la condanna della Consob al risarcimento dei danni patiti da una prima tranche composta da 7 risparmiatori truffati, tra il ‘90 ed il '92, dalla società di intermediazione Girardi (poi fallita nel '94) per non aver vigilato adeguatamente. La III Sezione civile della Corte di cassazione, sentenza n. 22164 di ieri, ha infatti respinto il ricorso della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa contro la sentenza della Corte di appello di Roma che nel 2014 aveva a sua volta confermato la condanna a pagare 4,5mln di euro ai risparmiatori. Una cifra pari alle somme di denaro che essi, in virtù di un contratto di negoziazione titoli, avevano versato alla società A.C. Girardi C. Commissioni in Borsa (poi A.C. Girardi & C. S.p.a. Sim) e da questa distratte «a causa di spregiudicate operazioni finanziarie, per le quali alcuni dei suoi esponenti erano stati imputati del reato di bancarotta per distrazione dei beni». Per il giudice di secondo grado, e la Suprema Corte ha confermato, le condotte di Consob e quelle degli amministratori della Girardi erano da ritenersi «cause concorrenti del fatto dannoso». In particolare le prime - quelle omissive ascritte alla Consob - erano l'antecedente causale delle seconde - quelle appropriative e distrattive degli amministratori della Girardi. Nel dettaglio, come sostenuto dai risparmiatori, la responsabilità della Consob, in riferimento al periodo 1989-91, consisteva nel «non aver assunto incisivi provvedimenti nei confronti della commissionaria Girardi, tali da impedirle di operare comunque negli antirecinti alle grida», e ciò «nonostante le violazioni emerse nel corso dei controlli ispettivi, i dubbi circa la situazione patrimoniale e finanziaria della società, l'uso improprio delle disponibilità ricevute dai clienti, nonché le ripetute denunce all'Autorità giudiziaria». In riferimento al periodo successivo al 1991, invece, nell'«aver autorizzato l'iscrizione della società all'Albo delle S.i.m., mancando di operare un penetrante controllo sui requisiti formali e di sostanza, anche attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi informativi».

Il principio su solidarietà e prescrizione - Ma la decisione si segnala anche sotto il profilo giuridico per l'affermazione di un principio diritto sull'effetto estensivo (nel caso verso Consob) dell'atto interruttivo del termine di prescrizione (attuato mediante costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di esponenti della Girardi). «In tema di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti e determinativo del vincolo solidale di cui all'art. 2055 c.c. - spiega la III Sezione -, la natura del titolo di responsabilità che sostanzia la pretesa del diritto di credito risarcitorio azionato, da un lato, condiziona l'individuazione del termine di durata della prescrizione in base alle varie disposizioni dell'art. 2947 c.c. (termine che muterà, quindi, a seconda della consentita estensione della più lunga durata eventualmente stabilita per il fatto-reato, resa possibile ove sussista coincidenza tra quest'ultimo e il fatto determinativo dell'illecito civile); dall'altro lato, detta diversità di titoli, e di diritti (eterodeterminati), non incide di per sé ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione di volta in volta rilevante, essendo comunque applicabile l'art. 1310, primo comma, c.c., in quanto, a tal fine, risulta necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dal presupposto dell'unicità del "fatto dannoso" ai sensi dell'art. 2055, primo comma, c.c., che comporta (se non diversamente derogato) l'applicazione del sistema regolativo delle obbligazioni solidali previsto dal legislatore agli artt. 1292 c.c. e ss.».
La Corte territoriale, prosegue la Cassazione, ha fatto corretto applicazione di tale principio, «ravvisando - in funzione dell'effetto estensivo, ai sensi del primo comma dell'art. 1310 c.c., dell'interruzione della prescrizione di durata quinquennale ex art. 2947, primo comma, c.c. dell'illecito civile ascritto alla Consob - come cause concorrenti del "fatto dannoso" ex art. 2055 c.c., patito dagli attori, le diverse (anche sotto il profilo della giuridica configurazione in base a distinte norme violate) condotte illecite a tal fine eziologicamente rilevanti», quelle precedenti ed omissive di Consob e quelle appropriative degli amministratori della Girardi, da esse causalmente dipendenti.

Corte di cassazione - Sentenza 5 settembre 2019 n. 22164

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