Intervento chirurgico, per il differimento non serve il consenso del paziente
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39084 depositata oggi
Il differimento dell'intervento chirurgico non necessita di un ulteriore consenso informato da parte del paziente. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 39084 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo che si era sottoposto a due interventi chirurgici all'ulna destra, il primo consigliato da uno specialista, il secondo perché persistevano dolori e disfunzioni dell'arto.
Secondo il ricorrente i due interventi erano stati eseguiti male e perciò aveva citato in giudizio sia la Asl competente che il chirurgo sul presupposto di una loro responsabilità per i postumi derivati dall'intervento e per la mancata guarigione. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado la domanda era stata rigettata in quanto egli non aveva provato il nesso di causa tra i malesseri residuati e una qualche colpevole condotta dei convenuti. Inoltre, secondo i giudici di merito, non era stata neanche provata la rilevanza della mancata informazione circa il primo intervento.
Con riguardo a questo secondo aspetto la Suprema corte oggi ha affermato che il ricorso è inammissibile perché non specifico: "non è chiaro il fatto, non si comprende per quali ragioni l'intervento non si è fatto: potrebbero essere ragioni che non richiedono consenso, risultando da fattori esterni (indisponibilità di medici o di altro, ad esempio)".
"Ma anche a ritenerlo ammissibile – prosegue la Cassazione -, è infondato in quanto postula che vi sia diritto a informazione per il differimento di un intervento". Ma questo, prosegue la decisione, è un atto che non implica trattamento sanitario, ma per l'appunto, un suo differimento. "Né può dirsi, come ritiene il ricorrente, che vi sia diritto di dare consenso alla non esecuzione del trattamento, ossia che, pur avendo prestato il paziente consenso per l'intervento debba poi essere nuovamente consultato se si rende necessario differirlo o non eseguirlo".
"Si tratta infatti di una decisione, quest'ultima, la quale - argomenta la Corte -, anche ove dipenda da scelta terapeutiche - ma non è dato qui saperlo - è rimessa alla scienza del medico. Il paziente può assentire o consentire ad un trattamento sanitario ma non già pretendere che ne venga effettuato uno ove ritenuto non necessario dal medico. Né ha senso un consenso informato al differimento di un intervento già deciso ed assentito".
Infine, conclude la sentenza, "resta evidente che neanche qui il ricorrente ha chiarito cosa avrebbe deciso se avesse saputo preventivamente del differimento".
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