La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della rapina impropria e, in via conseguenziale, della rapina propria, nella parte in cui le relative fattispecie incriminatrici non prevedono che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
Prosegue il percorso di allineamento costituzionale dei fatti di lieve entità dei più gravi reati contro il patrimonio: dopo l’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), ora tocca alla rapina (sia propria che impropria) introdurre la previsione della necessaria presenza di una attenuante a effetto comune. E, pochi giorni dopo la pronuncia in commento, si segnala la sentenza n. 91 del 20 maggio 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 600-ter, primo comma, numero 1), del Cp ...
I punti chiave
- Rilevanza e non manifesta infondatezza dell’incidente di costituzionalità
- Triplice test di proporzionalità
- Riconosciuto il vulnus rispetto ai parametri evocati: a) rispetto alla proporzionalità relazionale
- Segue: b) vulnus anche nell’ottica della proporzionalità intrinseca e di individualizzazione della pena
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di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Macerata