La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della rapina impropria e, in via conseguenziale, della rapina propria, nella parte in cui le relative fattispecie incriminatrici non prevedono che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Corte costituzionale - Sentenza 16 aprile-13 maggio 2024 n. 86 - Presidente Barbera; Relatore Petitti

LA MASSIMA

Reati contro il patrimonio - Reato di rapina - Reato di rapina impropria - Trattamento sanzionatorio - Pena sproporzionata per fatti tenui - Questione di legittimità costituzionale articolo 628, comma 2, del Cp - Violazione articoli 3 e 27 comma 3, della Costituzione - Illegittimità costituzionale parziale - Sussiste. (Costituzione, articoli 3 e 27, comma 3; Codice penale, articoli 628 e 629)

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. In via consequenziale, ai sensi dell’articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’incostituzionalità va estesa all’articolo 628, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Prosegue il percorso di allineamento costituzionale dei fatti di lieve entità dei più gravi reati contro il patrimonio: dopo l’estorsione (sentenza n. 120 del 2023), ora tocca alla rapina (sia propria che impropria) introdurre la previsione della necessaria presenza di una attenuante a effetto comune. E, pochi giorni dopo la pronuncia in commento, si segnala la sentenza n. 91 del 20 maggio 2024 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 600-ter, primo comma, numero 1), del Cp ...

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