Investimenti diretti esteri tra Italia e Unione Europea: relazione annuale e proposta di un nuovo Regolamento
L’Italia si conferma uno dei Paesi europei con il più alto numero di investimenti diretti esteri (IDE) portati all’attenzione governativa
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alle Camere la relazione sull’esercizio dei poteri speciali (il cosiddetto golden power ) dalla quale emerge il quadro delle operazioni sottoposte allo scrutinio del Governo nel 2023.
L’Italia si conferma uno dei Paesi europei con il più alto numero di investimenti diretti esteri (IDE) portati all’attenzione governativa: nello scorso anno, sono stati ben 727, di cui 577 oggetto di notifica e 150 di prenotifica, dunque con un incremento complessivo di circa il 12% rispetto alle 651 operazioni sottoposte all’esame del Governo nel 2022 (608 notifiche e 43 prenotifiche).
L’esito delle analisi ministeriali è tuttavia incoraggiante per gli investitori: delle 577 operazioni notificate, soltanto due sono state bloccate da Palazzo Chigi; per altre 28 la disamina si è conclusa con un’approvazione munita di condizioni o prescrizioni (di cui 8 nel settore 5G), mentre per altre due operazioni il Governo non ha esercitato i poteri speciali pur formulando raccomandazioni alle parti. Per le rimanenti operazioni, il Governo non ha opposto alcun rilievo, ritenendo che non vi fossero i presupposti per l’esercizio dei poteri speciali (in 223 casi, di cui tre nel settore 5G) o che le operazioni non ricadessero affatto nell’alveo normativo del golden power (è questo il caso di 317 operazioni). Infine, tre notifiche sono state ritenute incomplete o irregolari, mentre due sono state revocate dalle parti.
Quanto alle prenotifiche , va in primo luogo rilevato l’incremento esponenziale del ricorso a tale strumento: +348% rispetto alle 43 prenotifiche presentate nel 2022. Inoltre, delle 150 presentate nel 2023, soltanto per 24 di esse il Governo ha ritenuto necessario acquisire una successiva, più dettagliata notifica, mentre 125 hanno ricevuto una sostanziale luce verde (93 in quanto considerate al di fuori dell’ambito applicativo del golden power, 32 per manifesta insussistenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri speciali); una prenotifica, poi, è stata ritenuta carente degli elementi essenziali e pertanto non idonea a consentirne la valutazione.
In Europa
A livello europeo, a fronte di una più ampia attenzione nei confronti degli IDE nei singoli Stati membri (oramai 22 Paesi sono dotati di un sistema di scrutinio degli IDE), si registra la volontà della Commissione europea di ottenere una maggiore armonizzazione dei predetti sistemi di scrutinio sugli IDE in Europa.
A Bruxelles è stata infatti presentata la proposta COM(2024)23 per l’approvazione di un nuovo Regolamento in materia di controllo degli IDE (Nuovo Regolamento) volta a sostituire l’attuale Regolamento (UE) 2019/452 varato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio nel marzo del 2019 ed entrato in vigore nell’ottobre del 2020 (Regolamento Attuale).
Il Regolamento Attuale era stato introdotto con l’obiettivo di predisporre un meccanismo che consentisse agli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sugli IDE per un migliore coordinamento all’interno dell’UE. In sostanza, con il Regolamento Attuale, gli Stati membri non sono obbligati ad avere un meccanismo nazionale di controllo sugli IDE stessi, ma – se lo hanno – a coordinarsi tra di loro per ridurre i rischi che taluni IDE possono comportare non solo per il singolo stato, ma per l’Unione europea nel suo complesso.
La Commissione, tuttavia, dopo quasi quattro anni di esperienza nell’applicazione del Regolamento Attuale, ha rilevato come sia necessario un nuovo strumento legislativo per rafforzare la disciplina a livello unionale e, dunque, garantire una maggiore armonizzazione all’interno dell’UE. Il Nuovo Regolamento, infatti (una volta definito e approvato), imporrà agli Stati membri che ancora non avessero un proprio sistema di scrutinio degli IDE di munirsi di tale strumento al più tardi entro 15 mesi dalla data in cui entrerà in vigore il Nuovo Regolamento. Si tratta di un cambio di passo significativo se solo si considera che, secondo la corrente formulazione del Regolamento Attuale, “gli Stati membri possono [e non “devono”] mantenere, modificare o adottare meccanismi per controllare gli investimenti esteri diretti nel loro territorio per motivi di sicurezza o di ordine pubblico”.
Un’altra novità rilevante del Nuovo Regolamento è l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina degli IDE anche agli investimenti tra Stati membri, laddove l’investitore stabilito nell’UE sia controllato, direttamente o indirettamente, da un soggetto non-UE.
In sostanza, il Nuovo Regolamento prevede una nuova categoria cosiddetta dell’“ investimento nell’Unione con controllo estero ” ossia quell’investimento effettuato da un investitore non-UE attraverso – direttamente o indirettamente – la propria impresa costituita secondo le leggi di uno Stato membro: una disposizione sostanzialmente antielusiva che già esiste nell’ordinamento italiano, a riprova dell’attenzione al contenuto effettivo e alla sostanza delle operazioni che la normativa nazionale già da anni riserva agli IDE nel nostro Paese.
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*A cura di Raffaele Giarda, Partner e Antonio Lattanzio, Counsel - Baker McKenzie