Rassegne di Giurisprudenza

Investimenti finanziari: forma e validità della clausola attributiva della giurisdizione

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a cura della redazione di PlusPLus24 Diritto

Giurisdizione civile - Regolamento CE n. 44 del 2001 - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Clausola contenuta in modulo o formulario diverso dal contratto sottoscritto - Validità - Condizioni - "Relatio perfecta" - Necessità - Fondamento.
In tema di clausola attributiva della giurisdizione stipulata tra le parti nell'ambito delle condizioni generali del contratto è compito prioritario del giudice, avanti al quale sia sollevata la questione della proroga della competenza in favore del giudice di uno Stato membro dell'Unione europea, accertare che la relativa pattuizione abbia formato oggetto di un effettivo consenso tra le parti e se l'incontro delle volontà in tal modo realizzatosi sia avvenuto in modo chiaro e preciso. La necessità della forma scritta della suddetta clausola è soddisfatta anche quando essa non sia prevista nel contratto ma inserita in altro documento o formulario al quale il contratto rinvia, purché risulti chiaramente che il rinvio investe tutte le clausole del documento richiamato e che le parti abbiano voluto una "relatio perfecta" anche della clausola di proroga.
Corte di cassazione, swzioni Unite civili, sentenza 11 giugno 2021 n.16491

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere art. 23 del regolamento ce n. 44 del 2001 - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati membri - Requisito della forma scritta - Presupposti - Richiamo alle condizioni generali contenenti la clausola - Validità - Condizioni - Fattispecie.
Il requisito della forma scritta, imposto dall'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, è rispettato, ove la clausola stessa figuri tra le condizioni generali di contratto, se il documento contrattuale sottoscritto da entrambe le parti contenga un richiamo espresso alle condizioni generali suddette recanti quella clausola, senza la necessità di una specifica approvazione per iscritto. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una società italiana, evidenziando che l'accordo di fornitura di motori marini sottoscritto con una società residente a Monaco di Baviera faceva chiaramente riferimento alle condizioni generali di contratto, contenenti un'espressa deroga alla giurisdizione italiana in favore di quella del giudice tedesco).
Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 6 aprile 2017 n.8895

Giurisdizione civile - Straniero (giurisdizione sullo) - In genere - Art. 23 reg. cee n. 44 del 2001 - Interpretazione - Portata - Patto di proroga della giurisdizione in favore di uno degli stati membri - Requisito della forma scritta - Estremi - Conclusione del contratto per accettazione tacita mediante la sua esecuzione - Sufficienza - Criteri - Fattispecie.
Il requisito della forma scritta richiesto, per la clausola di proroga della giurisdizione in favore di uno degli Stati aderenti, dall'art. 23 del regolamento CEE n. 44 del 2001 (già imposto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ratificata in Italia con la legge 21 giugno 1971, n. 804), è da ritenersi rispettato - sulla scorta dei criteri ermeneutici dettati con le sentenze della Corte di Giustizia n. 24 del 14 dicembre 1976 e n. 221/84 dell'11 luglio 1985 - non solo nel caso di accettazione scritta della predetta clausola, ma anche quando il contratto sia stato concluso per accettazione tacita, mediante la sua esecuzione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ., se il rapporto sia stato preceduto da operazioni commerciali in cui la clausola risulti regolarmente accettata per iscritto (anche con mezzi elettronici, come previsto dal punto 2 dell'art. 23 del citato Regolamento CEE n. 44 del 2001) e costantemente applicata, senza che emergano elementi tali da giustificare la presunzione di una volontà contraria a tale ininterrotta prassi negoziale. Deve, pertanto, ritenersi valida ed efficace tra le parti la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice italiano, contenuta - nell'ambito di rapporti commerciali tra una società italiana e una austriaca appartenenti allo stesso gruppo - in fatture e conforme all'ordine, mai contestate dalla società austriaca.
Corte di cassazione,sezioni Unite civili, ordinanza 10 settembre 2009 n.19447