Irap, area di sedime deducibile prima degli Oic
Il principio di derivazione del bilancio civilistico esteso all’applicazione dell’Irap è salvo anche ai fini della deducibilità del costo delle aree di sedime di fabbricati strumentali. Lo ha deciso la Ctp di Piacenza con la sentenza 238/2/2018 (presidente Crisafulli, relatore Belluzzi). La controversia riguarda il periodo di imposta 2011 in quanto successivamente le regole sono cambiate.
La sentenza è molto articolata e riguarda ben quattro aspetti della controversia ai quali conseguono altrettante decisioni.
La deduzione ante-derivazione
La decisione relativa alla deducibilità ai fini dell’Irap delle quote di ammortamento di un fabbricato strumentale al lordo del costo dell’area sottostante, secondo i giudici piacentini, deriva dal fatto che l’articolo 36 del Dl 223/2006 che ha introdotto lo scorporo dell’area non richiama l’Irap e nemmeno una simile previsione è contenuta nel Dlgs 446/1997 istituivo dell’imposta regionale. Pertanto deve prevalere il dato normativo previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto secondo cui la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
La normativa sull’Irap nel prevedere le deroghe al principio di derivazione dal conto economico non prevede l’ipotesi dello scorporo del costo dell’area occupata dalla costruzione. L’Agenzia invece ha sempre considerato indeducibile il costo della area di sedime di un fabbricato strumentale (circolare 36/E/2009).
La controversia riguardava un rilievo relativo al periodo di imposta 2011. Da allora le cose sono cambiate. Infatti per effetto del recepimento nel Tuir delle regole contenute nei principi contabili, si ricorda che l’Oic 16 prevede la necessità di individuare la quota di costo del fabbricato imputabile al terreno e in quanto tale non ammortizzabile. Si prescinde in questa sede dalle modalità di quantificazione del valore del terreno, ma ricordiamo il principio che essendo il terreno sottostante non ammortizzabile ai fini civilistici non può essere deducibile nemmeno ai fini dell’Irap.
Le altre decisioni
La sentenza si occupa anche di altri aspetti. In primo luogo boccia la richiesta della società ricorrente in ordine al mancato rispetto del termine dei 60 giorni per la emissione dell’avviso di accertamento, dalla notifica del processo verbale di constatazione, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 7 dello Statuto del contribuente. La motivazione non convince ed è giustificata dal fatto che in occasione delle verifica fiscale del periodo di imposta 2014 è emersa una infrazione per l’anno 2011 per il quale il termine per la emissione dell’avviso di accertamento stava per scadere.
La Commissione si è occupata anche della questione del processo telematico, con un dispositivo per la verità poco comprensibile. Sembra di capire che la procedura adottata da una parte non condiziona l’altra parte del processo tributario. Nella fattispecie la società ricorrente aveva adottato la procedura cartacea ma con questo non poteva obbligare l’Agenzia a seguire la medesima procedura. Dal primo luglio 2019 queste situazioni saranno assorbite dall’obbligo del processo telematico per entrambe le parti.
Infine i giudici piacentini accolgono il rilievo delle Entrate inerente l’indeducibilità dell’ammortamento di una abitazione di tipo civile di cui la società non aveva fornito la prova di strumentalità.