Civile

Irregolare e non nulla la consulenza tecnica d'ufficio depositata senza prima trasmetterla alle parti

Non scatta violazione del diritto di difesa che non resta precluso dopo l'adempimento in cancelleria

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di Paola Rossi

La mancata sottoposizione della relazione stilata dal consulente del giudice alle parti determina solo un'irregolarità e non una nullità della Ctu. E anche se tale passaggio fosse stato prescritto dal provvedimento d'incarico. Infatti, come afferma la Cassazione – con la sentenza n. 26992/2021 – non c'è violazione di rilievo del diritto di difesa in quanto le parti al momento del deposito della perizia tecnica hanno la piena facoltà di portare all'attenzione del giudicante i loro rilievi e le loro contestazioni dei risultati espressi dal consulente d'ufficio.
La disposizione che i ricorrenti ritengono violata è quella dell'articolo 46 della legge 69/2009 che ha sostituito il terzo comma dell'articolo 195 del Codice di procedura civile. Ma la norma non era applicabile ratione temporis alla causa risolta ora dalla Cassazione in quanto pendente precedentemente al 4 luglio 2009.

La vicenda prende l'avvio dalla domanda dei due ricorrenti che domandavano il danno per la morte di un proprio congiunto attribuendone la responsabilità ai sanitari che l'avevano preso in cura tramite ingresso al pronto soccorso, cui era seguito l'infarto miocardico che aveva determinato l'evento della morte. I giudici di merito con due Ctu diverse in entrambi i gradi avevano respinto la domanda per l'ottenimento del risarcimento in quanto avevano escluso la sussistenza della responsabilità sanitaria.

La Cassazione precisa, infine, che al di là dell'espressa previsione, da parte della nuova norma, della trasmissione della relazione alle parti prima che l'ausiliario del giudice la depositi unitamente ai rilievi eventualmente ricevuti non scatta un vizio insanabile, in quanto l'esercizio del diritto di difesa è possibile anche dopo il deposito. Perciò la Cassazione respinge il motivo con cui i ricorrenti affermano la nullità della sentenza impugnata lamentando genericamente che la bozza di Ctu non fosse stata data in visione alle parti prima delle parti.

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