Istanza fallimentare: idonea la notifica eseguita a mezzo posta
La notificazione prevista dall'articolo 15, terzo comma, della legge Fallimentare non riveste carattere di esclusività per cui la notifica eseguita a mezzo posta al titolare dell'impresa debitrice, in assenza di indirizzo di posta certificata, perfezionatasi tramite la consegna alla segretaria presso la sede dell'impresa stessa, è mezzo idoneo a portare a conoscenza dell'imprenditore fallendo dell'esistenza di un procedimento prefallimentare a suo carico e del contenuto dello stesso. Così la sezione I della Cassazione con l'ordinanza 21 novembre 2019 n. 30453.
L'ordinanza n. 16864/18 - Come già stabilito nell'ordinanza n. 16864/18, il giudice di legittimità ha reiterato il principio secondo cui la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, eseguita dall'ufficiale giudiziario tramite il servizio postale in favore del socio illimitatamente responsabile di una società di persone, anche in qualità di rappresentante di quest'ultima, è ammissibile, ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura civile e deve perciò ritenersi valida, nei riguardi tanto del socio che dell'ente da lui rappresentato, rilevando in tal senso, da un lato, l'idoneità della notifica in parola all'instaurazione del contraddittorio con la persona giuridica e, dall'altro, la connotazione non esclusiva, ma meramente alternativa, del procedimento notificatorio semplificato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge Fallimentare, che non esclude, sussistendone i presupposti, l'impiego delle forme ordinarie.
Ne consegue che, qualora non sia possibile la notificazione per via telematica, ovvero essa non abbia esito positivo, la notifica del ricorso e del decreto, ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 1229/1959, va eseguita di persona; qualora neppure tali modalità possono essere attuate, la notifica si perfeziona con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese.
Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 21 novembre 2019 n. 30453