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Iva: l'aliquota leggera al 10% si applica anche in via retroattiva

Il contribuente, invece, di beneficiare dell'Iva agevolata (10%) aveva corrisposto l'imposta con aliquota pari al 20 per cento

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di Giampaolo Piagnerelli

E' possibile effettuare la detrazione dell'Iva in via retroattiva, quando quella corrisposta è superiore alla dovuta. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 28630/21. I Supremi giudici hanno dato ragione al contribuente che, invece, di beneficiare dell'Iva agevolata (10%) aveva corrisposto l'imposta con aliquota pari al 20 per cento (Esempio. L'Iva al 10% si applica sulla cifra di 4mila che deriva dalla sottrazione tra costo dei lavori 10mila e quello dei beni 6mila) . In particolare l'Iva era stata assolta su fatture relative a prestazioni di appalto per la costruzione di immobili.

Posizione del ricorrente. Il ricorrente ha eccepito (ex articolo 19 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633) che il diritto alla detrazione dovrebbe essere riconosciuto in caso di operazioni imponibili, anche in ipotesi di erronea applicazione di un'aliquota Iva superiore a quella effettivamente dovuta. La società contribuente ha specificato che la detrazione è comunque dovuta in ragione dell'applicazione retroattiva dell'articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, applicazione retroattiva espressamente attribuita dall'articolo 6, comma 3-bis del Dl 34/2019 (cosiddetto "decreto crescita").

La Cassazione pertanto ha dato ragione al contribuente e ha specificato che in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente, resta fermo il diritto del cessionario alla detrazione di maggior favore.

Efficacia retroattiva. Il diritto per quest'ultimo ha efficacia retroattiva e si applica anche prima dell'entrata in vigore della legge 58/2019. In definitiva il ricorso è stato accolto e la sentenza stata cassata e rinviata alla Ctr Emilia Romagna in diversa composizione per un nuovo esame.

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