L’«abogado» agisce anche senza intesa
L’opposizione proposta dal solo
La Cassazione dà una lettura dell’articolo 8 del Dlgs 96/2001. La norma prevede (comma 1) che nell’esercitare l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa, nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un professionista abilitato. L’intesa (comma 2) deve risultare da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi gli avvocati «al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito».
Per la Cassazione la presenza dall’uso del disgiuntivo «ovvero» non lascia dubbi sulla possibilità di sottoscrivere la dichiarazione d’intesa prima della costituzione della parte o in alternativa al primo atto dell’assistito.
Corte di Cassazione, terza sezione penale. Sentenza 16552/17 depositata il 3 marzo