Penale

L’«abogado» agisce anche senza intesa

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di Patrizia Maciocchi

L’opposizione proposta dal solo abogado non può essere considerata inammissibile per mancanza della dichiarazione di intesa con un legale italiano se questa viene fornita al primo atto di difesa dell’assistito. La Corte di cassazione (sentenza 16552) annulla l’ordinanza del gip che bollava come inammissibile l’opposizione perché la dichiarazione di intesa era stata presentata prima della costituzione di parte.

La Cassazione dà una lettura dell’articolo 8 del Dlgs 96/2001. La norma prevede (comma 1) che nell’esercitare l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa, nei quali è necessaria la nomina di un difensore, l’avvocato stabilito deve agire d’intesa con un professionista abilitato. L’intesa (comma 2) deve risultare da una scrittura privata autenticata o da una dichiarazione resa da entrambi gli avvocati «al giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito».

Per la Cassazione la presenza dall’uso del disgiuntivo «ovvero» non lascia dubbi sulla possibilità di sottoscrivere la dichiarazione d’intesa prima della costituzione della parte o in alternativa al primo atto dell’assistito.

Corte di Cassazione, terza sezione penale. Sentenza 16552/17 depositata il 3 marzo

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