Civile

L'accertamento induttivo e ulteriori elementi probatori segnano un punto a favore del Fisco

i verificatori hanno anche ricostruito il costo di acquisto delle singole merci attraverso la fattura di acquisto del periodo di imposta

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di Giampaolo Piagnerelli

L'accertamento induttivo basato sugli studi di settore è legittimo per la rettifica delle imposte se è integrato da ulteriori elementi probatori non contestati dal contribuente. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 12831/21.

La commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado ritenendo legittima la ripresa a tassazione del contribuente, titolare di omonima ditta individuale dedita al commercio con contratti di attuazione (distributori automatici). Le maggiori entrate erano calcolate sulla base della documentazione fornita dallo stesso contribuente che portavano al ricalcolo dei ricavi aziendali. Contro tale decisione ha proposto ricorso il contribuente. L'appello riguarda fondamentalmente le modalità dell'accertamento induttivo così come previsto dagli articoli 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73 e 54 del Dpr 633/72 e 2729 del cc, per avere la commissione regionale erroneamente ritenuto, come già il giudice di primo grado aveva fatto, che l'accertamento avesse seguito un valido percorso logico deduttivo, benché non basato su dati certi e avesse raggiunto conclusioni prive di riscontro documentale.

Secondo la Cassazione, però ha ragione il Fisco in quanto l'accertamento non ha fatto leva soltanto sugli studi di settore ma è stato integrato da ulteriori elementi probatori. Si legge, infatti, nella sentenza che nel caso di specie, l'accertamento non è fondato solo sullo scostamento tra dichiarazione e studio di settore, ma i verificatori hanno anche ricostruito il costo di acquisto delle singole merci attraverso la fattura di acquisto del periodo di imposta, fornite dallo stesso contribuente, tenendo anche conto delle rimanenze iniziali e finali delle merci per determinare il costo del venduto.

A fronte di tali elementi posti a base dell'accertamento il contribuente non ha offerto fatti decisivi e contrari non esaminati dai giudici di merito. In definitiva il ricorso del contribuente è stato rigettato e le spese di lite liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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