Civile

L'accertamento induttivo pone a carico del contribuente l'onere probatorio

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Tributi - Accertamento induttivo - Legittimo se tiene conto solo di versamenti bancari - L'ufficio può procedere ad un accertamento induttivo se tiene conto esclusivamente dei versamenti bancari .

È legittimo l'accertamento dell'Ufficio basato su una ricostruzione induttiva del reddito imponibile che aveva tenuto conto, come emergeva dal p.v.c., dei soli versamenti bancari e non già dei prelevamenti, essendo stati questi ultimi ritenuti corrispondenti a presunti costi sia dell'attività del professionista che alla sua vita familiare. Le norme in materia di accertamento richiedono che, in caso di accertamento induttivo, gli uffici accertino l'imponibile e quindi il reddito effettivo dei contribuenti e non solo i ricavi, ciò comportando che, qualora per determinati proventi non sia possibile addivenire ai costi, questi possono essere determinati induttivamente sulla base degli accertamenti compiuti.
• Corte di cassazione, sezione V civile, ordinanza del 31 maggio 2019, n. 14950

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio - Omessa dichiarazione del reddito - Accertamento d'ufficio - Metodo induttivo - Elementi utilizzabili - Presunzioni supersemplici - Ammissibilità - Effetti - Inversione dell'onere della prova.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'articolo 39, bensì dall'articolo 41 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni c.d. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'articolo 38 terzo comma, del Dpr 600 del 1973 -, le quali determinano un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.
• Corte di cassazione, sezione V civile, sentenza del 13 febbraio 2006, n. 3115

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio.

L'accertamento delle imposte sui redditi legittimamente (nella specie, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) effettuato a norma dell'articolo 41 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, con il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni anche "supersemplici" - e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall'articolo 38, terzo comma, dello stesso decreto - (nel caso in esame, derivanti da una dichiarazione Iva contenente un sicuro volume d'affari), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.
• Corte di cassazione, sezione V civile, sentenza del 18 giugno 2003, n. 9755

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio

L'accertamento delle imposte sui redditi legittimamente (nella specie, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) effettuato a norma dell'articolo 41 del Dpr 29 settembre 1973 n. 600, con il ricorso, da parte dell'ufficio finanziario, a presunzioni anche "supersemplici" - e cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza posti dall'articolo 38, terzo comma, dello stesso decreto - (nel caso in esame, derivanti da una dichiarazione Iva contenente un sicuro volume d'affari), comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che può fornire elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o che è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio.
Corte di cassazione, Sezione V civile, Sentenza del 2 dicembre 2002, n. 17016

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