Rassegne di Giurisprudenza

L'accesso abusivo a sistema informatico si configura non solo nelle ipotesi di assenza di potere ma anche in quelle di "sviamento del potere"

immagine non disponibile

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violazione di domicilio - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Configurabilità - Ipotesi di "sviamento" del potere.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico, il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. è integrato non soltanto quando non ricorre il requisito dell'autorizzazione ad accedere alle banche dati, in quanto l'autore, pur astrattamente abilitato all'accesso, non è autorizzato in concreto a consultare le banche dati del sistema informatico (ipotesi di assenza del potere), ma altresì quando l'accesso sia eseguito per ragioni estranee a quelle per le quali gli è attribuita la facoltà (ipotesi di sviamento del potere, che presuppone la sussistenza del potere di accedere al sistema informatico).
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 6 luglio 2021 n. 25683

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violazione di domicilio - In genere - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Aggravante di cui all'art. 615-ter, comma 2, n. 1 cod. pen. - Qualità di pubblico ufficiale - Sufficienza - Esclusione - Abuso dei poteri - Necessità - Nozione.
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 615-ter, comma secondo, n. 1 cod. pen. non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell'agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l'aggravante nel caso di reiterato accesso non autorizzato, da parte di un carabiniere in servizio, ad un indirizzo di posta elettronica privato a mezzo del proprio dispositivo mobile o del computer in dotazione dell'ufficio).
Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 4 gennaio 2021 n. 72

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violazione di domicilio - In genere - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Conoscenza delle chiavi di accesso al sistema comunicate dalla stessa persona offesa in epoca precedente il reato - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615-ter cod. pen., non rileva la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna dell'imputato che, dopo aver acceduto al profilo "facebook" della ex moglie avvalendosi delle credenziali a lui note, aveva preso conoscenza delle conversazioni riservate della donna e aveva poi cambiato la "password" al fine di impedirle di accedere al "social network").
Corte di Cassazione, Penale, sezione 5 penale, sentenza 22 gennaio 2019 n. 2905

Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violazione di domicilio - In genere - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio abilitato, ma per ragioni diverse da quelle consentite - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie.
Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la condanna di un funzionario di cancelleria, il quale, sebbene legittimato ad accedere al Registro informatizzato delle notizie di reato - c.d. Re.Ge. - conformemente alle disposizioni organizzative della Procura della Repubblica presso cui prestava servizio, aveva preso visione dei dati relativi ad un procedimento penale per ragioni estranee allo svolgimento delle proprie funzioni, in tal modo realizzando un'ipotesi di sviamento di potere).
Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 8 settembre 2017 n. 41210

Informatica - Reati - Accesso abusivo ad un sistema informatico - Elemento oggettivo - Accesso al sistema da parte di soggetto abilitato - Violazione dei limiti imposti per l'accesso - Configurabilità del reato.
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall'art. 615 ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l'ingresso al sistema.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 7 febbraio 2012 n. 4694