L'accordo conciliativo che accerta l'usucapione deve essere reso pubblico con la trascrizione
L'accordo conciliativo recante le sottoscrizioni autenticate da un notaio - cui le parti sono pervenute all'esito di un procedimento di mediazione - che abbia ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione di un bene immobile in favore della parte istante e originariamente appartenente all'altra parte, deve essere reso pubblico con la trascrizione.
È la decisione cui perviene il Tribunale di Lecce con il decreto del 24 aprile 2015 (presidente Portaluri, estensore Rubino) in esito al reclamo proposto avverso la trascrizione con riserva dell'accordo conciliativo che accertava l'usucapione da parte del competente conservatore dei registri immobiliari (procedimento di volontaria giurisdizione ex articolo 2674-bis del Cc e articolo 113-ter delle disposizioni di attuazione al Cc).
La motivazione dei giudici - Dalla lettura del provvedimento reso in Camera di consiglio emerge come le parti, dopo essere pervenute ad un accordo in sede mediativa (le cui sottoscrizioni risultavano autenticate da un notaio), avevano richiesto la trascrizione in applicazione dell'articolo 2643, n. 12-bis, del Cc.
Nella motivazione i giudici ricordano come la norma invocata sia stata introdotta con la riforma della mediazione approvata nel 2013 (decreto “del fare”) al fine di superare le problematiche interpretative sorte in giurisprudenza proprio a causa dell'assenza di una previsione specifica nell'articolo del Cc che individua analiticamente gli atti soggetti a trascrizione.
Il conservatore ciò nonostante, ritenendo sussistere “gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità” procedeva alla trascrizione con riserva e in sede giudiziale sosteneva che potessero essere trascritti soltanto quegli accordi che contenessero una ““volontà translativa” e non già meramente dichiarativa dell'avvenuta usucapione.
Una soluzione più aperta - Il Tribunale, per contro, giunge a una diversa soluzione non ritenendo corretta una interpretazione restrittiva della nuova disposizione normativa, conseguentemente accogliendo il reclamo e ordinando al conservatore di procedere alla trascrizione. Il dato letterale della norma è chiaro nello stabilire la trascrivibilità degli accordi in questione ed inoltre anche seguendo una interpretazione teleologica si perviene al medesimo risultato.
È indubitabile infatti che con la novella dell'articolo 2643 del Cc - contestuale alla reintroduzione della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege anche in materia di usucapione (dopo la pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 272/2012 delle Corte costituzionale) – il legislatore abbia inteso superare gli ostacoli e le difficoltà incontrate per la trascrivibilità degli accordi con i quali le parti conciliavano la lite accertando l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà, da parte di una di esse, di un bene originariamente appartenente all'altra.
Ciò trova conferma anche negli atti preparatori della riforma, segnalandosi che tale integrazione dell'articolo del Cc è stata proposta in sede di audizione parlamentare dalla prof.ssa Paola Lucarelli proprio allo scopo di superare i problemi interpretativi emersi fino a quel momento che avevano creato una contraddizione difficilmente superabile per le liti in materia di usucapione tra obbligo a mediare e divieto di trascrizione dei relativi accordi.
Tribunale di Lecce – Sezione I civile - Ordinanza 24 aprile 2015