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L'Agenzia delle Entrate torna sul tema della neutralità fiscale dei conferimenti cross-border delle aziende possedute da stabili organizzazioni italiane

Può beneficiare del regime di neutralità fiscale, di cui all'art. 176 del TUIR, anche il conferimento dell'azienda detenuta da una stabile organizzazione italiana, operato dalla casa madre comunitaria, a favore di altra stabile organizzazione situata in Italia e riconducibile ad un differente soggetto UE

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di Daniela Bainotti e Valentina Stecca *


Può beneficiare del regime di neutralità fiscale, di cui all'art. 176 del TUIR, anche il conferimento dell'azienda detenuta da una stabile organizzazione italiana, operato dalla casa madre comunitaria, a favore di altra stabile organizzazione situata in Italia e riconducibile ad un differente soggetto UE.

Ciò a condizione che la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità da cui "provengono" gli asset conferiti. È questo l'orientamento da ultimo fornito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta 31 dicembre 2020, n. 633, che conferma quanto affermato nella Risoluzione 9 agosto 2018, n. 63/E.

Ai fini delle imposte dirette, il conferimento dell'azienda posseduta da una stabile organizzazione in Italia, se realizzato tra due soggetti comunitari, rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2009/133/CE del 19 ottobre 2009 che disciplina, tra gli altri, il regime fiscale comune da applicare a fusioni, scissioni, e conferimenti d' attivo posti in essere tra società appartenenti a Stati membri diversi. La citata Direttiva è stata recepita in Italia nel TUIR e, più precisamente, negli artt. da 178 a 181.

Appurata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di applicazione del regime in parola, l'Agenzia delle Entrate riconduce la fattispecie esaminata tra quelle di cui all'art. 178, co. 1, lett. d) del TUIR, ovvero tra le operazioni (quali i conferimenti) che occorrono tra soggetti "non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse".

La neutralità fiscale delle operazioni straordinarie intracomunitarie è disciplinata dall'art. 179 del TUIR, che per quanto attiene a fusioni e scissioni intracomunitarie, rinvia alla disciplina prevista per le corrispondenti operazioni domestiche. Coerentemente, la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda intracomunitari è regolata con un rinvio alle disposizioni di cui all'art. 176 del TUIR. Il secondo comma di detto articolo contiene infatti una disposizione specifica in base alla quale la disciplina del conferimento d'azienda si applica anche se il conferente e/o il conferitario è un soggetto non residente.

Operando il richiamo alla precedente pronuncia di cui alla Risoluzione 9 agosto 2018, n. 63/E, l'Agenzia delle Entrate evidenzia tuttavia che, affinché operi il regime di neutralità in parola è necessario che "la partecipazione nella conferitaria confluisca nella medesima contabilità di cui all'articolo 14, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (della stabile organizzazione "conferente") da cui "provengono gli asset conferiti". L'Agenzia afferma pertanto che, anche nel caso in cui conferente e conferitaria siano entrambi soggetti UE non residenti in Italia, opera il suddetto principio, con la conseguenza che la fuoriuscita della partecipazione dal patrimonio della stabile organizzazione configura una operazione realizzativa tassabile.

Nel caso in esame, posto che le azioni emesse dalla società conferitaria sono assegnate direttamente alla casa madre estera della stabile organizzazione (di fatto cessata, essendo venuta meno l'unica azienda posseduta) viene a verificarsi il presupposto impositivo.

L'eventuale plusvalenza realizzata dalla società conferente è pertanto imponibile e considerata esente (parzialmente) o, in alternativa, l'eventuale minusvalenza indeducibile, solo nel caso in cui la partecipazione possieda i requisiti necessari ai fini dell'applicazione del regime di participation exemption previsto dall'art. 87 del TUIR.

Tale posizione porta con sé tutte le note criticità ad essa connesse in tema di conformità alla normativa comunitaria e nazionale.

L'Agenzia delle Entrate ricorda infine che il conferimento in esame è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. b) del D.P.R. 633 del 1972, e pertanto assoggettato ad imposta di registro, applicata in misura fissa ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b) della Tariffa, Parte I, del TUR.


* di Daniela Bainotti e Valentina Stecca – Studio BGR

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