La nuova disciplina, infatti, non si applicherà ai sistemi di IA che sono esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività, nonché alle attività di ricerca, sviluppo e prototipazione che precedono l'immissione sul mercato o a persone che utilizzano l'IA per motivi non professionali
L'articolo 2 traccia i "confini" dell'area di intervento normativo, indicando i destinatari cui è rivolta l'applicazione del nuovo quadro giuridico. In via di prima approssimazione, si può affermare che il regolamento troverà applicazione nei confronti dei soggetti pubblici e privati, all'interno e all'esterno dell'Unione, a condizione che il sistema di IA sia immesso sul mercato dell'Unione o che il suo uso abbia effetti su persone situate all'interno dell'Ue. È opportuno chiarire sin da ora che...
Condominio e mediazione civile, i nodi sul ruolo dell'amministratore
di Antonio Scarpa - Consigliere della Corte di cassazione