L'amministratore di condominio è confermato tacitamente di anno in anno
Il tribunale di Sassari ha rilevato che il Legislatore oltre a non aver dettato un limite temporale al rinnovo tacito annuale, non ha nemmeno previsto che operasse per una sola altra annualità
L'articolo 1129 c.c. non prescrive la decadenza dell'anno di nomina per cui anche dopo il decorso di tale termine l'amministratore prosegue nell'esercizio della funzione dovendosi tacitamente intendere confermato di anno in anno fino a quando non cessa definitivamente dall'incarico. E' l'importantissima precisazione resa dal Tribunale di Sassari con sentenza del 4 novembre 2022, n. 1114.
Il caso
Un condominio trascinava in giudizio il pregresso amministratore rappresentando che era stato nominato con delibera assembleare del 10.10.2016. Al predetto l'assemblea non aveva confermato il mandato per cui i suoi uffici dovevano ritenersi scaduti al 10.10.2017. Sennonché, il 12.3.2018 l'assemblea, ritenendo insoddisfacente operato gestorio, aveva sostituto l'uscente. Il condominio chiedeva l'accertamento degli inadempimenti (sostenendo che nessun compenso spettava al pregresso amministratore) oltre la condanna a restituire quelli introitati. L'ex amministratore, costituitosi, domandava la condanna del condominio al pagamento dei compensi spettanti per le gestioni 2016 - 2018 e quelli discendenti dalla revoca anticipata senza giusta causa.
Il condominio sposava la tesi secondo cui l'articolo 1129, comma 10, c.c. sancisce il rinnovo automatico dell'amministratore per un solo anno sicché, in difetto di conferma, può eseguire solo le attività urgenti senza diritto ad ulteriori compensi. Nel caso di specie, le somme pretese non erano dovute in quanto riguardavano attività espletate in regime di proroga. L'ex amministratore, invece, ribadiva che il mandato era cessato il 10.10.2017. Precisava di aver svolto l'ufficio fino alla sostituzione (perfezionata il 12.3.2018) maturando il compenso indicato dall'assemblea. Respingeva, infine, ogni responsabilità relativa ai disordini contabili.
La decisione
Il decidente ha premesso che l'ultima delibera assembleare nella quale l'amministratore è stato designato risale al 10.10.2016, data in cui venne determinato anche il compenso; la revoca, con contestuale sostituzione dell'uscente, è stata deliberata dall'assemblea il 12.3.2018. La norma presa in esame per risolvere la diatriba è l'articolo 1129, comma 10, c.c. a mente del quale il mandato dell'amministratore ha durata annuale e si intende rinnovato per eguale durata.
Il tribunale sassarese ha rilevato che il Legislatore oltre a non aver dettato un limite temporale al rinnovo tacito annuale, non ha nemmeno previsto che operasse per una sola altra annualità. Ciò è volto ad evitare vuoti gestionali per cui il mandato si protrae fino all'intervento dell'assemblea senza necessità di dover deliberare una ulteriore rinomina o conferma annuale. Il solo limite al prosieguo della attività gestoria è dato dalle dimissioni o dalla revoca, fattispecie contemplate dal comma XI. I commi 8 e 10 dell'articolo 1129 c.c. escludono che sia stata esercitata in regime di proroga e solo per necessità urgenti l'attività che è stata invece oggetto di tacito rinnovo. La prorogatio invocata dal condominio prevista al comma 8 non dà diritto a compensi ed è limitata ad attività indifferibile successiva alla cessazione dell'incarico (per dimissioni o revoca).
La cessazione del mandato è avvenuta il 12.3.2018. Per tutta l'attività svolta fino a tale data il pregresso amministratore ha diritto ad introitare i compensi in ragione di quanto originariamente approvato dall'assemblea. La consulenza d'ufficio ha chiarito che la situazione patrimoniale del condominio non ha subìto pregiudizi. Essendo ingiusta la causa di recesso anticipata, spetta anche il compenso per tutto l'anno. Il tribunale ha riconosciuto il compenso dal 10.10.2016 al 12.3.2018 e anche quello per i mesi successivi fino alla data in cui sarebbe stata formalizzata la sua revoca coincidente con la scadenza dell'anno di gestione al 10.10.2018.