L’appropriazione indebita scatta alla fine della gestione condominiale
Il conteggio non comincia al momento in cui si verifica la singola sottrazione
Un amministratore era stato condannato , in entrambi i gradi di giudizio , per il reato di appropriazione indebita commessa in danno di tre condomìni. Ricorreva in Cassazione e segnalava l’ingiustizia della condanna, per la mancanza della prova dell’interversione del possesso ed eccepiva anche l’avvenuta prescrizione del reato.
Ma soprattutto affermava che i singoli fatti di appropriazione sarebbero avvenuti nel 2005 e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare appunto la prescrizione del reato, maturata prima della celebrazione del processo di appello.
La «gestione confusa»
La Cassazione, nella sentenza 34305/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente a pagare 2mila euro alla Cassa delle ammende , e ha enunciato importanti principi di diritto. Il ricorrente affermava di non essersi appropriato delle somma, ma che tale distrazione sarebbe stato il frutto di una gestione confusa. La Corte non accoglieva il motivo in quanto lo giudicava confuso e ripetitivo di quanto dichiarato nel precedente grado di giudizio.
Quando si consuma il reato
Tale ricostruzione difensiva contrastava infatti con i risultati dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e comunque la Cassazione non poteva trattare questioni di fatto già esaminate dai giudici di merito che , con una motivazione coerente e logica , basata sulle dichiarazioni degli amministratori subentrati nella gestione dei condomìni, avevano accertato le condotte di appropriazione.
Non doveva essere dichiarata poi la prescrizione del reato in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (sentenze 11323/2021 e numero 19519/2020), il reato di appropriazione indebita non si consuma al momento della singola appropriazione ma quando cessa la carica di amministratore. Solo in tale momento , in mancanza della restituzione degli importi, si verifica in concreto l’interversione del possesso. Nel caso trattato il ricorrente aveva cessato le cariche, nei tre condomìni interessati dal reato, nel periodo intercorrente tra l’ottobre 2013 e l’ottobre 2014 : quindi alla data di celebrazione del processo di appello (2019) non era decorso il termine di prescrizione per nessuno dei fatti di appropriazione.