Famiglia

L'assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non indipendenti, note su una recente ordinanza della Cassazione

di Gianfranco Di Garbo*


Succede talvolta che decisioni giurisprudenziali, specialmente quelle che toccano argomenti attualità sociale o politica, vengano travisate dalla stampa o riportate dalla stessa con enfasi eccessiva.

Non ha quindi del tutto stupito il sottoscritto leggere un commento a un'ordinanza di Cassazione, la n. 19077 del 15/7 – 14/9 2020, in cui essa viene interpretata nel senso che non si possa affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto l'indipendenza economica quando gli impieghi del figlio non abbiano carattere di stabilità, circostanza che tipicamente si verificherebbe con i contratti a tempo determinato.

In realtà, se si legge l'ordinanza, si scopre che la Cassazione aveva detto tutt'altro, anzi non aveva detto nulla nel merito, trattandosi di una sentenza procedurale di inammissibilità.

Ma andiamo con ordine.

Con uno dei motivi di ricorso (gli altri non interessano in questa sede) il ricorrente denunciava, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell'art. 147 c. c., rilevando che dall'istruttoria espletata in primo grado e dalle stesse dichiarazioni della figlia era emerso che la stessa si era avviata al lavoro, seppure con contratti a termine e a tempo parziale, ed aveva pertanto raggiunto l'autosufficienza economica. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non aveva fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni.

Si trattava dunque della denuncia di un vizio di violazione di legge, e a tal riguardo la Corte preliminarmente ricorda la sua precedente e pacifica giurisprudenza, secondo la quale "il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa" (sul punto si veda anche Cass. n. 24054/2017).

Venendo all'esame del ricorso, la Corte rileva che il ricorrente, pur formalmente dolendosi della violazione di norme di legge, in realtà censurava la ricostruzione fattuale fatta dal giudice di merito. Ed infatti la violazione di legge denunciata (in particolare dell'art. 147 c.c.) era stata prospettata dal ricorrente sulla base dell'assunto, imprescindibile, che fosse provata in causa l'autosufficienza economica della figlia maggiorenne ed era, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta. "La Corte territoriale invece – sentenzia la Corte Suprema - con adeguata motivazione , ha esaminato i fatti allegati dal padre a sostegno della richiesta di revoca del contributo di mantenimento in favore della figlia ed ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie (buste paga, residenza anagrafica della figlia presso la casa materna, natura e compenso del rapporto lavorativo documentato e cessazione di quello precedente svolto in Svizzera), che la ragazza non avesse raggiunto in pieno l'autonomia economica, rimarcando il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza. Il convincimento dei Giudici di merito è stato, quindi, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità."

Da queste considerazioni della Corte è conseguita inevitabilmente una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, un esito negli ultimi anni estremamente frequente dei ricorsi in Cassazione, frutto di una interpretazione molto rigorosa dei paletti contenutistici a cui il ricorso deve adeguarsi.

Ma ciò significa anche che la Cassazione non è entrata nel merito e non ha statuito che un figlio con un contratto a tempo determinato abbia, per ciò stesso, sempre diritto al mantenimento corrispondente alle risorse della famiglia e al tenore di vita sussistente al momento della separazione, ma si è limitata a respingere la domanda, senza enunciare alcun principio di diritto, perché la stessa era mal posta e tendeva a una revisione del fatto, non censurabile in Cassazione. Tutt'al più si può affermare che la Corte abbia confermato il principio procedurale (peraltro ovvio) circa la incensurabilità della decisione della Corte d'appello in merito al punto dell'autosufficienza, perché provvisto di idonea motivazione, nonostante che la figlia in questione avesse un lavoro a tempo determinato.

Ciò detto, dimenticando l'ordinanza, andiamo comunque ad occuparci della questione di merito, così come traspare dalla fattispecie specie sottesa nella sentenza, perché riteniamo che sia sicuramente di interesse del lettore.

Il punto di partenza è il Capo II del libro primo, Titolo IX del Codice Civile (nel testo del 2013) il quale prevede il potere del Giudice di disporre a favore dei figli un assegno periodico da determinarsi considerando, tra gli altri fattori, le esigenze del figlio, assegno che spetta anche per i figli maggiorenni "non indipendenti economicamente". Tale assegno, secondo l'art. 337 septies c.c, spetta in via diretta all'avente diritto (e cioè al figlio maggiorenne), salvo diversa determinazione del Giudice.

Su quest'ultimo punto è necessario citare un'ordinanza della Cassazione (la n. 17183 del 16/7 - 14/8 2020), di poco precedente a quella in commento ma che, a differenza di quest'ultima, è stata giustamente salutata come una pietra miliare della giurisprudenza in materia, perché ha rovesciato quanto affermato da precedente e consolidata giurisprudenza che aveva concesso al genitore già "collocatario" il diritto di continuare ad esigere il versamento a proprie mani dell'assegno destinato al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne, salvo domanda diretta di quest'ultimo.

Si legge per esempio in Cass. n. 18008/2018 che " il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiore non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante".

Questo aspetto è di importanza capitale per comprendere quanto affermano le varie decisioni susseguitesi nel tempo. Il genitore "collocatario" si trovava infatti nella posizione privilegiata di chi continuava a godere di tale qualifica, percependo iure proprio l'assegno di mantenimento per il figlio, anche quando quest'ultimo diveniva maggiorenne, nonostante che con tale evento cessasse l'affidamento in senso tecnico, data la libertà del figlio di stabilire ove crede la sua residenza.

L'ingiusto privilegio viene però spazzato via dall'ordinanza estiva della Corte, che rovescia completamente i precedenti dicta, affermando che il genitore "collocatario" non avrà più titolo per agire in giudizio contro il genitore obbligato e che un eventuale versamento del contributo nelle sue mani potrà essere contestato dal figlio maggiorenne, titolare iure proprio del diritto.

Ciò premesso in merito alla titolarità del diritto, la giurisprudenza prevalente (cfr. per tutte ancora una recente ordinanza di Cassazione, la n. 11186 del 14/2 - 11/6 2020, n. 11186, sul solco della sentenza n. 18076/2014) ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente ha statuito che il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, "poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni".

Questo passo, molto significativo, richiama i figli all'auto-responsabilità: essi devono ingegnarsi e trovare il modo di auto-mantenersi, superando il principio assistenzialista della passata giurisprudenza, e quindi del tutto in linea con l'ormai notissima tendenza giurisprudenziale (a partire da Cass. 11504/2017), che ha svincolato per sempre la determinazione dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Esplicita al riguardo è la citata ordinanza n. 17183/2020: "occorre che la concreta situazione economica <del figlio maggiorenne> non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta indipendenza economica".

Coerentemente al principio di auto-responsabilità sarà dunque il figlio (e non più il genitore onerato, come da passata giurisprudenza: Cass n. 5088/2018) ad essere soggetti all'onere della prova della non indipendenza economica: "… raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore".

Il capovolgimento dell'onere della prova fa aumentare la pressione sui figli, sui quali, si deve ormai ritenere, grava anche l'onere di provare che la persistenza di una condizione di non autosufficienza economica, anche dopo l'esaurimento del percorso che normalmente conduce al conseguimento di capacità e titoli funzionali all'esercizio di una professione, non dipenda dalla loro "inerzia incolpevole" (il termine è tratto da Cass. n. 5088/2018). Si dovrà cioè dimostrare quantomeno di aver tentato di trovare lavoro (evidenziando di volta in volta, e a seconda delle circostanze, l'iscrizione a liste di collocamento, la partecipazione a concorsi, la risposta ad inserzioni etc.). E non potrà pretendere quindi l'assegno il figlio maggiorenne che, pur essendo nelle condizioni di essere indipendente, non lo sia per indolenza o quando, peggio, si sia sottratto volontariamente all'attività lavorativa.

Tornando al tema sotteso nell'ordinanza in oggetto (ma, come si è visto, non direttamente oggetto della stessa), anche a fronte di un lavoro a tempo determinato il Giudice (di merito, ammonisce la Cassazione!) dovrà analizzare se, nonostante la sua apparente precarietà, esso sia comunque sintomatico della raggiunta indipendenza. E a tal fine dovrà esaminare i dettagli del contratto, la qualità del datore di lavoro, l'età e la maturità professionale del figlio e il contesto economico sociale, alla luce del quale un contratto a tempo determinato non necessariamente corrisponde a una assoluta precarietà, ma può essere invece essere sintomatico di uno stato di avanzamento significativo – magari dopo esperienze più provvisorie come gli stages e le borse di studio – di un percorso occupazionale almeno tendenzialmente stabile.

A questa stregua, per esempio, un Giudice di merito (Corte di Appello di Catania 3.11.2016) ha ritenuto economicamente autosufficiente il figlio assunto con contratto stagionale o a tempo determinato: "L'obbligo di mantenere i figli maggiorenni termina quando costoro si inseriscono nel mondo del lavoro, in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa: pertanto può considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato" .

Si noti infine che una volta che i Giudici abbiano affermato che l'assegno non sia dovuto per aver raggiunto il figlio l'indipendenza economica, non si può più tornare indietro. Lo ha affermato, da ultimo, Cass n. 12063/2017, investita di un caso in cui un figlio era tornato a vivere presso la madre (inizialmente "collocataria") a seguito di un licenziamento. Scrive infatti la Cassazione che "l'assegno di mantenimento…è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore. Né assume rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori, come nella specie il licenziamento, le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno" (sul punto cfr. anche Cass. n. 21773/2008).

Un rigore forse eccessivo, che la giurisprudenza di merito sicuramente sarà chiamata a temperare rivedendo caso per caso, nelle situazioni – limite, le circostanze che possano giustificare il permanere dell'obbligo di mantenimento e non soltanto l'obbligazione di carattere alimentare ex art. 433 c.c. che è solo residuale e fondata su diversi presupposti (lo stato di bisogno e l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento) e alla quale è legittimato soltanto il figlio e non certo il genitore, anche se ancora convivente.

____________________________

*avvocato in Milano

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere mantenimento di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Condizioni - Accertamento - Contenuto.

Sezione 6

Educazione, istruzione e mantenimento della prole - In genere figli maggiorenni economicamente non autosufficienti - Diritto al mantenimento a carico dei genitori - Condizioni - Onere della prova

Sezione 1

Mantenimento figli maggiorenni - Raggiungimento autonomia economica - Esclusione - Godimento del tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia analogo a quello goduto in precedenza - Parametri reddituali di ciascun coniuge - Provvedimenti emanati nell'esclusivo interesse morale e materiale dei figli

Sezione 6