Civile

L’assegno di mantenimento può essere modificato anche se è in corso il giudizio di divorzio

di Giorgio Vaccaro

L’assegno di mantenimento, stabilito al momento della separazione, può essere rivisto anche se il coniuge presenta la richiesta di modifica quando è in corso il giudizio per il divorzio. La Cassazione, con la sentenza 27205 del 23 ottobre 2019, ha infatti affermato che in questi casi non opera il principio del “ne bis in idem” che, invece, era stato richiamato dai giudici di merito che avevano respinto la richiesta del ricorrente.

Il ragionamento della Cassazione parte dal principio per cui il dovere di pagare l’assegno di mantenimento «trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo».

Ma l’emissione della sentenza “parziale” di divorzio, quella che interviene sullo stato civile, chiarisce la Cassazione, opera ex nunc e quindi «non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività delle pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali»; di conseguenza, nel giudizio di separazione sono ammissibili le istanze per la modifica degli assegni separativi che non risultano precluse dalla pendenza del giudizio di divorzio.

La Suprema corte ha chiarito anche la portata della sua precedente sentenza, la 28990 del 2008, con cui aveva affermato che la domanda di modifica delle condizioni della separazione quando è in corso il giudizio di divorzio si deve ritenere preclusa dal divieto del “ne bis in idem”. Si tratta di un’affermazione che va intesa nel senso che «la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli assegni (di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo».

Ancora, viene affrontata e chiarita l’efficacia di una eventuale modifica economica decisa con i «provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria» del divorzio. In questo caso, precisa la Cassazione, non è possibile chiedere la revisione delle condizioni di separazione perché «vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra provvedimenti incompatibili, riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso».

Ma nel caso esaminato dalla Cassazione nella fase presidenziale divorzile non erano stati adottati provvedimenti di contenuto patrimoniale interferenti con quelli emessi dal giudice della separazione. Di conseguenza, i giudici di merito avrebbero dovuto decidere sulla richiesta di modificare le condizioni di separazione. Per questo la Suprema corte cassa la sentenza d’appello e rinvia il caso al giudice di secondo grado.

La pronuncia della Cassazione apre quindi alla possibilità di rivedere l’assegno separativo, quando ci sono le condizioni, senza che la modifica sia bloccata dalla mera pendenza del giudizio divorzile. Si tratta di un principio importante anche perché le somme già versate a titolo di assegno di mantenimento non possono più essere recuperate, dato che opera la presunzione che il beneficiario le abbia utilmente spese per proprie necessità.

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