Civile

L’assegno sociale spetta al cittadino che non ha chiesto all’ex il mantenimento

Anche in questa situazione, infatti, non viene meno lo stato di bisogno

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di Giampaolo Piagnerelli

«Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge...