Civile

L’assenza di specificità del progetto trasforma il contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Contratto a progetto - Mancanza della specificazione del progetto - Automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato
Quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell' autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ordinanza 6 febbraio 2020 n. 2854

Lavoro e formazione - Lavoro parasubordinato - Lavoro a progetto - Mancata indicazione della specificità del progetto - Conseguenze. (Dlgs 276/2003, articoli 61 e seguenti)
Nel contratto di lavoro a progetto la specificità del progetto, programma o fase deve essere indicata ex ante in forma scritta affinché sia chiaro l'obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere e il risultato della prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta a quell'obiettivo. Tale specificità diviene l'elemento caratterizzante della differenza fra un genuino rapporto di lavoro a progetto e un contratto stipulato per celare un rapporto di lavoro subordinato; in mancanza, il lavoro nominalmente a progetto si trasforma ope legis in lavoro subordinato fin dalla sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 aprile 2017 n. 9400

Lavoro e formazione - Lavoro in genere - Contratto a progetto - Mancata specificazione del programma di lavoro - Trasformazione ope legis in rapporto di lavoro subordinato - Irrilevanza delle concrete modalità di svolgimento della prestazione. (Dlgs 276/2003, articolo 61)
In ipotesi di contratto a progetto, l'accertamento giudiziale della mancanza di specificazione di un progetto o di un programma di lavoro o di una fase di esso comporta la trasformazione ope legis del lavoro (nominalmente a progetto) in rapporto di lavoro subordinato sin dalla data della sua costituzione, a nulla rilevando le concrete modalità di svolgimento del rapporto.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 31 agosto 2016 n. 17448

Lavoro - Lavoro subordinato - In genere (Nozione, Differenze dell'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Lavoro a progetto - Regime sanzionatorio ex art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" vigente) - Assenza di specifico progetto - Accertamento sulla natura del rapporto - Esclusione - Conversione automatica in rapporto subordinato - Sussistenza.
In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 agosto 2016 n. 17127

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