L'atto riassuntivo del processo non deve essere notificato ai contumaci
Lo ha precisato la sezione I della Cassazione con la sentenza 26800/2022
L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'articolo 302 Cpc - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'articolo 292 Cpc, per i quali è prescritta la notificazione al contumace. Questo il principio espresso dalla Sezione I della Cassazione con la sentenza 12 settembre 2022 n. 26800.
I precedenti conformi
Questione variamente risolta, in sede di legittimità.
Giusta un primo, più risalente, indirizzo giurisprudenziale [fatto proprio anche dalla pronunzia in rassegna], in particolare, in molteplici occasioni è stato affermato che l'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato - come richiede l'articolo 302 Cpc - con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, soltanto alle altre parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto, nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 Cpc, per i quali è prescritta la notificazione al contumace, Cassazione, sentenze 23 maggio 2003 n. 8162; 10 dicembre 2002 n. 17557, in Fallimento, 2002, p 1274 (che sottolinea come tale atto non rientri nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 Cpc neppure a seguito della decisione della Corte Costituzionale n. 317 del 1989); 3 settembre 1998 n. 8728; 12 marzo 1994 n. 2389; 5 marzo 1987 n. 2315; 28 maggio 1984 n. 3262 (che ha escluso debba essere notificata al contumace l'ordinanza di anticipazione della data dell'udienza di trattazione fissata su richiesta dell'attore); 3 giugno 1981 n. 3654; 25 maggio 1979 n. 3028 (secondo la quale : non deve essere notificato al contumace l'elenco dei documenti depositati nell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni); 25 maggio 1979 n. 3028; 24 luglio 1975 n. 2897; 14 ottobre 1969 n. 3304; 7 agosto 1967 n. 2098, in Giurisprudenza italiana, 1968, I, 1, c. 956, secondo cui che non devono esser notificate al contumace le richieste di nuovi mezzi istruttori, compresi l'interrogatorio e il giuramento, quando siano dirette a provare il fondamento della domanda senza spostarne i limiti o alterarne l'essenza, e le ordinanze ammissive di mezzi istruttori, diversi da quelli specificati dalla norma positiva, sempre che non importino modifica della domanda proposta; 22 aprile 1965 n. 708, in Giustizia civile, 1965, I, p. 1614.
Sempre in questo ordine di idee, si è precisato, altresì, che in caso di riassunzione di un processo dichiarato interrotto la parte rimasta contumace non ha diritto a ricevere alcuna comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza fissata per la riassunzione sebbene disposto per la proclamata astensione dal lavoro del personale di cancelleria, senza che assuma rilievo, in senso contrario, che l'avvenuta formale declaratoria della contumacia sia stata compiuta nell'udienza ancora successiva, trattandosi di atto meramente accertativo, Cassazione, sentenza 21 settembre 2015 n. 18454.
Il merito
Sempre nello stesso senso della giurisprudenza ricordata all'inizio, in sede di merito si è affermato che l'atto di riassunzione, essendo rivolto a provocare la ripresa del processo nello stato in cui si trovava al momento del verificarsi dell'evento interruttivo, va notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione della nuova udienza, solo alle parti costituite e non anche ai contumaci, non rientrando tale atto tra quelli tassativamente indicati dall'articolo 292 Cpc, Appello Ancona, sentenza 27 dicembre 2003, in Corti marchigiane, 2005, p. 162, con nota di Miranda M., La responsabilità per le scelte urbanistiche ed edilizie della p. a.
Quanto l'atto riassuntivo comporta un radicale mutamento
Diversamente la più recente giurisprudenza in diverse occasioni ha precisato che l'atto di riassunzione [solo se] senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, come quello dovuto alla morte del difensore, non deve essere notificato alla parte contumace; infatti il contumace deve essere posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, dell'atto riassuntivo solo quando questo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, perché, in tal caso, la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, Cassazione, ordinanza 24 maggio 2018 n. 13015; sentenza 10 aprile 2000 n. 4523, in Dir. giur. agraria, 2000, II, p. 385, con nota, su altra parte, di Fontana A.
Sempre nel senso che ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, Cassazione, sentenze 24 giugno 2011 n. 13981 e 16 marzo 2004 n. 5341, in Foro italiano, 2004, I, c. 2094, che, nel formulare il surrichiamato principio, ha ritenuto necessaria la notifica all'appellato contumace della riassunzione compiuta dagli eredi dell'originario appellante, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, rilevando che il contumace può avere un interesse nuovo e distinto a fare valere nei confronti di nuovi soggetti - costituitisi, a seguito della riassunzione, in luogo della parte originaria, seppure nella medesima situazione sostanziale e processuale - ragioni che non fossero opponibili o che per ragioni personali non aveva inteso opporre alla parte originaria.
Sempre diversamente, rispetto alla pronunzia in rassegna, in altra occasione si è precisato, ancora, che il giudice d'appello, il quale rilevi che il processo di primo grado, già cancellato dal ruolo, è stato irritualmente ripreso (nella specie, attraverso la revoca dell'ordinanza di cancellazione, non portata a conoscenza del convenuto contumace), in difetto di un atto di riassunzione, deve limitarsi alla dichiarazione di nullità dell'intero giudizio, senza poter rimettere la causa al primo giudice, Cassazione, sentenza 1° aprile 1994 n. 3187, in Foro it., 1995, I, c. 915, con nota di Balena G., Revoca della cancellazione della causa dal ruolo, non portata a conoscenza del contumace, e poteri del giudice d'appello.