L'avvocato che non paga i debiti compromette l'immagine della classe forense
Secondo il Cnf commette e consuma illecito deontologico chi non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni
Va sanzionato l'avvocato che non paga i propri debiti indipendentemente dalla natura privata o meno dell'obbligazione, perché tale condotta va a danneggiare non solo la sua reputazione ma l'immagine dell'intera classe forense. È questo in sintesi quanto ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (nella recente sentenza n. 34/2020) confermando la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione nei confronti di un legale.
La vicenda
La vicenda traeva origine da due esposti al COA di Catanzaro nei confronti dell'avvocato "colpevole" di non aver restituito prestiti per quasi 25mila euro (emettendo anche assegni bancari scoperti) concessi da due soggetti (in ragione dell'esistenza di rapporti professionali) a fronte di richieste dello stesso incolpato che lamentava una situazione di grave difficoltà economica.
Dal canto suo, l'avvocato riconosceva il debito e giustificava il proprio comportamento con la drammatica situazione in cui si era venuto a trovare per debiti contratti e di impossibile soddisfazione.
Il COA apriva procedimento disciplinare e, ritenendo provata la responsabilità dell'incolpato gli irrogava la sanzione della sospensione per mesi 6.
L'avvocato ricorre, quindi, al CNF chiedendo la sostituzione della sanzione con la censura o in subordine la riduzione della sospensione a mesi due.
La massima
"Il comportamento dell'avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale" premette il CNF. Di conseguenza "commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense".
La decisione
Tuttavia, nel caso di specie, il CNF conferma solo parzialmente la decisione del Consiglio dell'ordine, ritenendo provata parte degli addebiti ma non tutti, non essendo stata raggiunta la responsabilità dell'incolpato "oltre ogni ragionevole dubbio".
Da qui, in applicazione del principio del favor rei, alla luce del complessivo comportamento anche processuale del ricorrente (che ha ammesso parte degli addebiti), ha ridotto la sanzione irrogata dal Coa a 3 mesi.