L’avvocato che si autodifende non versa l’Iva
Nel caso, infatti, il professionista ricopre il doppio ruolo di prestatore di opera e beneficiario della medesima
L’avvocato che si autodifende non deve versare l’Iva in quanto la prestazione viene erogata e fruita dallo stesso soggetto. Con un unico motivo, la ricorrente in Cassazione ha eccepito che a suo carico l’Iva non fosse dovuta, per essere stata la prestazione di servizi resa in regime di autoconsumo, al di fuori, quindi, dall’ambito di applicazione dell’Iva e pertanto non comportante per il professionista (difensore in proprio) vittorioso alcun obbligo di fatturazione.
Il ricorso in Cassazione
Il ricorso proposto...