Professione e Mercato

L'avvocato sospeso è tenuto a informare il cliente

L'avvocato che viene sospeso dall'esercizio della professione deve non solo astenersi dall'effettuare qualsiasi attività ma anche informare il cliente di tale circostanza – Il parere del CNF

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di Marina Crisafi

L'avvocato che viene sospeso non può tacerlo né al cliente né all'autorità. Non basta, dunque, che si astenga dall'esercizio della professione ma è tenuto anche a notiziare assistito e organo giudicante della circostanza. È quanto afferma il Consiglio Nazionale Forense, nel recente parere n. 32/2021, in risposta all'esplicita richiesta del Coa di Lecce.

La richiesta del Coa
In particolare, il dubbio espresso dal consiglio dell'ordine territoriale, riguardava l'obbligo o meno da parte dell'avvocato destinatario di un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione di "informare il proprio assistito e l'organo giudicante di tale circostanza, nonché a rinunciare a incarichi professionali in relazione ad attività di udienza che cadano nel predetto periodo di sospensione".

Il parere del Cnf
Netta la risposta del Consiglio, che ricorda: "l'avvocato sospeso è interdetto dall'esercizio della professione, in ogni sua forma".
Pertanto, il professionista, non soltanto dovrà astenersi dall'effettuare alcuna attività relativa a incarichi in essere (rinunciando pertanto ai medesimi per tutta la durata della sospensione) ma di tale circostanza "dovrà necessariamente notiziare tanto l'assistito quanto l'organo giudicante con il quale si relazioni in ragione del mandato ricevuto, anche onde consentire all'assistito la miglior tutela dei propri diritti e interessi".

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