l diritto "morale" alla paternità dell'opera consiste anche nell'essere riconosciuto come autore
Il diritto morale d'autore è indipendente dai diritti di utilizzazione economica dell'opera e va concepito nel senso che il diritto di rivendicare la paternità dell'opera consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto-attribuzione ovvero etero-attribuzione di paternità, ma anche quale diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, a prescindere dalla parallela, eventuale, attribuzione ad altri. Con la sentenza n°18220/2019 la Corte di Cassazione solca nuovi cardini del diritto d'autore.
La vicenda - I fatti di causa investono la paternità di alcune tavole pittoriche. L'autore delle stesse ne aveva ceduto i diritti di utilizzazione economica a una casa editrice. La casa editrice ometteva menzione del nome dell'autore in alcuni volumi. Secondo la Corte d'Appello le clausole negoziali del contratto tra autore ed editore avevano carattere omnicomprensivo dal momento che in esse era previsto che tutti i diritti erano stati ceduti dall'autore, compresa la facoltà di pubblicare o meno, ovvero di utilizzare le tavole in altre pubblicazioni. A giudizio della Corte d'Appello mancavano i presupposti per la liquidazione del risarcimento del diritto morale d'autore poiché l'anonimato non produce un danno, ove, come nella specie, non si accompagni all'attribuzione usurpativa della paternità ad altri. L'Autore delle opere depositava ricorso per Cassazione.
La strada interpretativa tracciata dalla Cassazione - Secondo la Corte di Cassazione la complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti alla sfera patrimoniale e non patrimoniale. Dal che il cosidetto diritto morale d'autore si delinea "per sottrazione" dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera. Segnatamente il diritto morale d'autore presenta più sfumature, come il diritto a rivendicare la paternità dell'opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione, ma anche il diritto di rivelarsi l'autore di un'opera anonima, nonché il diritto di inedito, o anche il diritto di ritirare l'opera, e per certo il diritto alla indicazione del proprio nome da parte dell'editore. Tali diritti concorrono a soddisfare l'imprescindibile tutela della identità personale autorale ed artistica, avendo l'editore l'obbligo di indicare il nome dell'autore dell'opera poiché in tal modo ne viene rispettata la paternità. In altre parole l'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale, quale costituente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale. A ben vedere il diritto alla paternità dell'opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non soltanto alla sfera privata del singolo, ma anche ad un interesse più generale pubblico. A tale ultimo riguardo è sufficiente richiamare il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò manifestandosi come la garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità non soltanto tutela l'autore stesso, ma ha anche un fine di natura pubblicistica. Ebbene, come per gli altri diritti della persona, anche il diritto d'autore è suscettibile di essere leso dall'illecito contrattuale o extracontrattuale altrui e, quindi, di patire un conseguente pregiudizio, sia al patrimonio, sia alla sfera personale del soggetto, che può risentire così di un danno patrimoniale come di un danno non patrimoniale. Quest'ultimo in particolare, è configurabile come una categoria unitaria, omnicomprensiva, e quindi idonea a ricomprendere tutti i pregiudizi che, accomunati da natura non economica, possono consistere nella perdita delle possibilità di svolgere date attività nella vita e relazioni personali, generando sofferenza morale. Di talché, quali che siano le forme di manifestazione dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno natura omogenea fra loro e concorrono alla liquidazione di un unico danno. Con riguardo al diritto alla paternità dell'opera, può dunque affermarsi che se il diritto patrimoniale d'autore corrisponde al profitto economico che l'autore trae dalla propria creazione, il diritto morale d'autore consiste in quella ricompensa non economica tuttavia non meno importante che consiste nell'essere chiaramente riconosciuto come il soggetto che con il proprio originale, distinto e riconoscibile apporto creativo ha realizzato l'opera. E, come l'identità personale autorale ed artistica può essere compromessa dalla falsa attribuzione di opere non realizzate dall'autore medesimo, così essa può essere lesa dalla mancata attribuzione della paternità delle opere realizzate: il diritto a vedersi attribuita la paternità dell'opera, quale diritto della persona, viene leso, dalla mancata indicazione di tale paternità, sia stata essa accompagnata o meno dalla abusiva attribuzione dell'opera ad altri.
Corte di Cassazione – Sezione I – Sentenza 5 luglio 2019 n. 18220