Penale

L'efficacia degli atti compiuti dal giudice astenuto o ricusato

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Giudice - Astensione e ricusazione - Atti adottati dal giudice astenuto o ricusato - Efficacia - Dichiarazione di inefficacia - Sindacabilità da parte del giudice della cognizione.
Il codice di rito riserva al giudice demandato a valutare una dichiarazione di astensione o di ricusazione il compito di selezionare gli atti che debbono conservare efficacia, giacché proprio quel giudice conosce i profili di incompatibilità del giudice astenutosi o ricusato e può quindi valutare con precisione gli effetti di tale rilevata incompatibilità sugli atti di natura probatoria assunti in precedenza. La dichiarazione di inefficacia degli atti può essere tuttavia sindacata, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione, con conseguente eventuale utilizzazione degli atti medesimi.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 29 ottobre 2019 n. 44120

Giudice - Astensione - In genere - Accoglimento della dichiarazione di astensione - Provvedimento sugli atti che conservano efficacia - Impugnabilità - Esclusione - Giudice designato in sostituzione - Successiva dichiarazione di inutilizzabilità di singoli atti - Possibilità - Condizioni.
Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione e dichiara l'efficacia degli atti precedentemente compiuti dal giudice astenuto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., non è impugnabile, ma il giudice designato in sostituzione può, nel contraddittorio delle parti, dichiarare l'inutilizzabilità di singoli atti compiuti dal giudice precedente.
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 31 gennaio 2018 n. 4694

Giudice - Astensione - Effetti - Accoglimento della dichiarazione di astensione - Atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice astenutosi - Omessa indicazione circa la loro conservazione di efficacia - Automatica loro inefficacia - Esclusione - Fattispecie.
Sono efficaci gli atti a contenuto non probatorio compiuti dal giudice astenutosi, anche se della loro sorte (conservazione o di efficacia) non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. (Fattispecie relativa a provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato da collegio del quale faceva parte un giudice poi astenutosi).
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 10 agosto 2016 n. 34811

Giudice - Astensione - Effetti - Provvedimento di accoglimento - Dichiarazione di conservazione d'efficacia degli atti anteriormente compiuti - Assenza - Conseguenze - Efficacia degli atti anteriormente compiuti - Esclusione - Fattispecie.
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il Gip, subentrato a quello astenutosi, avesse disposto con decreto l'archiviazione del procedimento dichiarando inammissibile l'opposizione della persona offesa, senza aver prima revocato il provvedimento - adottato dal precedente giudice prima di astenersi - di fissazione dell'udienza camerale a seguito dell'opposizione).
• Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 10 marzo 2015 n. 10160

Giudice - Astensione - Effetti - Accoglimento - Dichiarazione di conservazione d'efficacia degli atti anteriormente compiuti - Assenza - Efficacia degli atti anteriormente compiuti - Conseguenze.
In assenza di una espressa dichiarazione di conservazione di efficacia degli atti nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato devono considerarsi inefficaci. (La Suprema Corte ha precisato che la nozione di «efficacia» indica, nella specie, la possibilità di inserimento degli atti, compiuti dal giudice astenutosi o ricusato, nel fascicolo per il dibattimento, e che la valutazione di efficacia od inefficacia, operata dal giudice che decide sull'astensione o sulla ricusazione, pur autonomamente non impugnabile, è successivamente sindacabile, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione).
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 5 aprile 2011 n. 13626

Giudice - Giudice penale - Ricusazione - Effetti - Ricusazione del presidente del collegio giudicante - Competenza a stabilire se e in quale parte conservino efficacia gli atti precedentemente compiuti - Appartiene al giudice che ha accolto la dichiarazione di ricusazione - Competenza del nuovo collegio giudicante a statuire sulla utilizzabilità degli stessi atti al fine della decisione.
In assenza di un'espressa dichiarazione, a norma dell'articolo 42, comma 2, del codice di procedura penale, di conservazione d'efficacia nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, gli atti compiuti in precedenza dal giudice astenutosi o ricusato si devono considerare inefficaci. L'inefficacia può essere sindacata, nel contraddittorio tra le parti, dal giudice della cognizione, con conseguente eventuale utilizzazione degli atti medesimi.
• Corte di cassazione, sezioni Unite , sentenza 5 aprile 2011 n. 13626

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