Il decreto "correttivo" 31 dicembre 2024, n. 209, approvato dal Governo nell'esercizio dell'ampia delega conferita dalla legge 21 giugno 2022, n. 78, ha modificato diverse disposizioni della parte VI del libro II, appunto dedicata all'esecuzione del contratto (e, in particolare, gli articoli 114, 116, 119, 120, 123, 125 e 126)
È da tempo acquisita la consapevolezza che la fase esecutiva del contratto pubblico o della concessione non è una "terra di nessuno", un rapporto rigorosamente privatistico tra amministrazione e contraente, anzi è in questa fase che l'interesse pubblico posto alla base dell'indizione della gara e/o dell'affidamento della commessa «trova la sua compiuta realizzazione» (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020 n. 10). Di questo ha naturalmente tenuto conto anche il legislatore che, nel ...
I punti chiave
- Il rilievo della fase esecutiva per la realizzazione del "risultato"
- La conferma della possibilità di "delegificare" l'allegato sull'esecuzione
- Le nuove e maggiori garanzie d'imparzialità dei collaudatori
- Il favor per la partecipazione delle Pmi all'esecuzione mediante subappalto
- La tipizzazione delle "circostanze imprevedibili" e delle "modifiche non sostanziali" che rendono legittime le varianti in corso d'opera
- Il calcolo dell'indennità da versare all'appaltatore in caso di recesso
- Le innovazioni in materia di anticipazione del prezzo
- L'accentuazione di premi e sanzioni
Femminicidio, norma manifesto sull'intangibilità fisica e morale
di Alberto Cisterna, Magistrato presso la Corte di cassazione
