L'ESECUZIONE FORZATA SUL FONDO PATRIMONIALE
La costituzione di un fondo patrimoniale è prevista dall’articolo 167 del Codice civile e consiste nel vincolare determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, all’esclusivo soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Ai sensi del successivo articolo 170 del Codice civile, i beni che costituiscono il fondo patrimoniale possono essere oggetto diretto di esecuzione forzata da parte dei creditori solo se i relativi debiti sono sorti per far fronte ai bisogni della famiglia, oppure se gli stessi creditori sono comunque in grado di dimostrare di aver ignorato che le obbligazioni fossero nate per motivi estranei a tali bisogni. In caso contrario, un’eventuale azione esecutiva intrapresa contro il fondo potrebbe venire legittimamente ostacolata in sede di opposizione all’esecuzione. Tanto detto, a prescindere dall’effettiva esistenza dei presupposti per l’esecuzione forzata, tutti gli altri creditori che risultino potenzialmente lesi dalla costituzione di un fondo patrimoniale possono tutelare le proprie ragioni mediante il ricorso allo strumento dell’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli articoli 2901 e seguenti del Codice civile. Come confermato anche dalla Cassazione, tale azione è esperibile entro cinque anni dalla costituzione del fondo.