L'evasione fiscale non è ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno
L'Amministrazione non aveva tenuto nel dovuto conto dell'integrazione e della Certificazione Unica nella quale si indicava per l'anno precedente il possesso di un certo reddito
Secondo il CGARS (sentenza 379/2023) l'evasione fiscale e contributiva, in conformità con il principio di legalità, non può essere ragione, neanche indiretta, di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno: il nostro legislatore non ha previsto che l'evasione fiscale sia causa ostativa in sé stessa considerata. Diversamente una eventuale situazione di evasione in capo all'immigrato, regolarmente accertata, deve essere oggetto di provvedimenti tipici, adottati dagli organi competenti dell'Amministrazione fiscale e dagli enti previdenziali, diretti alla lotta all'evasione: sia con il recupero del credito, sia con le sanzioni previste per le inosservanze fiscali e tributarie.
Il caso esaminato
In prime cure l'interessato aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore aveva rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il provvedimento impugnato motivava il rigetto sul fatto che l'istante aveva adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi fino a un certo periodo fiscale; ma che poi da allora non risultava percepire redditi sufficienti. Il Tar in prime cure, con sentenza breve, aveva respinto il ricorso poiché l'infedeltà fiscale unitamente alle irregolarità contabili contestate costituivano a suo giudizio congrua motivazione di sostegno del provvedimento impugnato. A ben vedere e come poteva evincersi dallo stesso provvedimento impugnato, il ricorrente aveva prodotto la propria dichiarazione dei redditi per l'ultima volta anni addietro: pertanto da allora non risultava disporre di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
La decisione in appello
Il giudice amministrativo d'appello siciliano ha evidenziato che con riferimento alle irregolarità delle dichiarazioni ed all'omesso pagamento dei tributi, l'evasione fiscale non può essere una ragione neanche indiretta di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. Ciò in quanto la legge non prevede affatto che l'evasione fiscale, in sé stessa considerata, sia causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. L'illecito tributario, regolarmente accertato, può e anzi deve condurre all'adozione dei provvedimenti diretti alla lotta all'evasione anche mediante l'applicazione di sanzioni penali. Da tali illeciti non può, però, la Questura dedurre, in via automatica, anche l'insussistenza del reddito dichiarato la cui esistenza non sia stata contestata dall'amministrazione finanziaria. Ed invero laddove dalla irregolarità fiscale si intenda potersi ricavare l'inattendibilità della dichiarazione reddituale e quindi la mancata dimostrazione di un reddito sufficiente ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, tale conseguenza deve essere oggetto di un più specifico e motivato accertamento; accertamento che deve essere effettuato dagli organi competenti.
E ciò - secondo il CGARS - vale a maggior ragione nel caso di specie, ove non risultava alcuna evasione fiscale, né era stato previamente accertato se in effetti nel corso degli anni era venuto in esser l'effettivo obbligo di effettuare la dichiarazione dei redditi. Potevano essersi verificate, pur in presenza di un ipotetico reddito, fattispecie di esenzione dal suddetto obbligo.
Valenza del possesso di un reddito minimo
Non va inoltre messo in secondo piano l'aspetto per cui il possesso di un reddito minimo corrispondente all'assegno sociale - al di fuori delle ipotesi in cui sia richiesto espressamente dalla legge, e cioè i casi del permesso di soggiorno CE e i casi di ricongiungimento familiare - rappresenta un criterio orientativo di valutazione e non un parametro rigido la cui mancanza sia automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Deve tenersi conto delle varie circostanze che di fatto concorrono a consentire il sostentamento dell'immigrato. E a ben ragionare neppure l'alternarsi tra disoccupazione - nella vicenda probabilmente causata dalla emergenza pandemica - e occupazione può inficiare di per sé le capacità reddituali. Anzi, nei limiti del periodo consentito di attesa di una rioccupazione, chi ha dimostrato in passato di poter ottenere una legittima occupazione, può ritenersi di regola in grado di reperirne una nuova.
Nella vicenda inoltre l'Amministrazione non aveva tenuto nel dovuto conto dell'integrazione documentale acquisita nel corso del procedimento e della Certificazione Unica nella quale si indicava per l'anno precedente il possesso di un certo reddito; e neppure delle potenzialità dell'attività lavorativa avviata. Infatti – ha ricordato il giudice - ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione della Pa circa il possesso del requisito di un reddito minimo per il sostentamento non può limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza di redditi adeguati nei periodi pregressi, ma deve risolversi anche in un giudizio prognostico che tenga conto delle occasioni lavorative favorevoli sopravvenute nelle more dell'adozione del rigetto e delle prospettive di integrazione del lavoratore straniero nel tessuto socio economico dell'area in cui risiede.