L'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE
A norma dell’articolo 2 del Dpr 642/1972, «l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa». Pertanto, il documento dev'essere in regola con il bollo fin dal momento di emissione della fattura. Tale adempimento è svolto esclusivamente a cura del medico, il quale è tenuto ad assolvere il tributo, con riferimento alle fatture elettroniche, secondo le modalità stabilite dall’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014. Nella fattispecie descritta dal lettore, l’onere tributario grava, in termini economici, sul soggetto committente la prestazione (la Asl destinataria della fattura). Si tratta, nella sostanza, di una imposta indiretta, che colpisce il committente al pari di qualsiasi onere accessorio rispetto alla prestazione ricevuta. Ai fini Iva, pertanto, si ritiene corretto sostenere che il professionista effettua un’anticipazione esclusa dal computo della base imponibile, ex articolo 15 del Dpr 633/1972.Sul piano contabile, nel momento in cui il medico emette la fattura elettronica nei confronti dell'Asl, rileverà in "dare" un credito in conto spese anticipate per l’importo relativo all’imposta di bollo assolta virtualmente (che sarà materialmente versata l’anno successivo, tramite F24). Tale credito si chiuderà con una movimentazione in "avere" all’atto dell’accredito delle somme comprensive dell’importo del bollo assolto.