Civile

L'impresa di raccolta dei rifiuti urbani è tenuta al lavaggio delle tute degli operatori

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di Paola Rossi

Il lavaggio delle uniformi degli operatori impiegati nella raccolta dei rifiuti urbani rientra tra le misure necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nella causa affrontata dalla Corte di cassazione con la sentenza n.17354, depositata ieri, si dibatteva infatti se fosse o meno un obbligo datoriale provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati dagli operatori ecologici nella fase di raccolta delle immondizie.
L'azienda – come i giudici di merito - aveva sostenuto che non fosse tenuta alla cura e al mantenimento in buono stato delle divise indossate dai lavoratori in quanto esse non rientrerebbero tra i dispositivi di protezione individuale la cui fornitura e il controllo sul corretto uso sono onere del datore di lavoro.

Ma tale nozione di dispositivo di protezione individuale non corrisponde alla rigida elencazione che ne fa la norma di previsione. Infatti, rientra nell'ambito della protezione individuale del lavoratore tutto ciò che consente - anche se in forma di barriera minima - di limitare i rischi alla salute derivanti dalla specifica attività lavorativa. E quindi ciò che per un lavoratore può essere una semplice divisa per un altro, come l'operatore ecologico, può ben costituire un primo presidio contro il contatto con agenti esterni nocivi. E di certo il ravvicinato contatto con i rifiuti non può che rendere dispositivo di protezione la dotazione degli abiti di lavoro.

Il contatto con i germi o il rischio di nocive inalazioni è proprio quel rischio di lavoro che, solo la dotazione di una copertura adeguata e pulita, può limitare. Un vero e proprio primo presidio a protezione del corpo di chi lavora con agenti nocivi. Tant'è vero che la pettorina le scarpe e la mascherina per il volto erano considerati nel Documento di valutazione dei rischi dell'azienda in questione, come Dispositivi di protezione individuale. Spiega, infatti la Cassazione che nella nozione di Dpi non rientrano solo le attrezzatture commercializzate ai fini specifici della sicurezza lavoro, ma qualsiasi strumento che - data la specifica attività svolta - garantisca l'effettiva tutela del diritto all'integrità e alla salute dei lavoratori. Cioè rientra nella sicurezza sui luoghi di lavoro qualsiasi barriera anche se minima contro i rischi derivanti dall'attività lavorativa. E di certo il mancato lavaggio o la conduzione a casa degli abiti di lavoro di chi provvede alla raccolta dei rifiuti comporta rischi di contaminazione specifici. Quindi in questo caso non si poteva escludere che ci fosse l'obbligo del lavaggio degli indumenti di lavoro da parte dell'imprenditore in conseguenza al suo obbligo di tenere in buono stato ed efficienti i dispositivi di protezione.

Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - Sentenza 27 giugno 2019 n. 17354

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