Penale

L'imputato non può impugnare per assenza della parte civile il sequestro conservativo

Solo la parte civile può ricorrere per la lesione dei propri diritti a seguito della misura cautelare richiesta dal Pm

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di Paola Rossi

Contro il sequestro preventivo per lesione dei diritti della parte civile può ricorrere solo quest'ultima. Il sequestro conservativo non è ricoribile per cassazione da parte dell'imputato se non per violazione di legge od omessa motivazione e non nel merito, come il valutato rischio di incapienza del suo patrimonio. Non ha quindi interesse l'imputato a ricorre contro l'ordinaza del tribunale della libertà per la lesione dei diritti della parte civile perché impossibilitata a costituirsi. Così la Corte di cassazione ha respinto, con la sentenza n. 32467/2020, il ricorso e ha chiarito che il sequestro preventivo richiesto dal Pm non incide sul medesimo diritto della parte civile, anzi precisa che la misura domandata dal Pubblico ministero e disposta dal Gip tutela anche gli interessi della persona offesa assente nel procedimento una volta che si sia costituita.

Il caso - Nel caso in esame si procedeva per il reato di circonvenzione di incapace e la vittima non era costituita in giudizio all'atto del sequestro. La misura era stata quindi esplicitamente richiesta a garanzia del pagamento della pena pecuniaria e delle spese del procedimento, ma ciò - come già chiarito in altro precedente dalla stessa Cassazione - va a vantaggio anche della parte civile, che è la sola legittimata a ricorrere contro il decreto di sequestro per lesione della garanzia delle obbligazioni civili. Infatti, se ricorrono problemi e conseguenti ritardi alla costituzione della parte offesa il sequestro chiesto dal Pm tutela anche la parte civile, la sola figura che oltre al Pm ha la prerogativa di richiedere la misura. Quindi se è vero che il Pm può chiedere la misura solo a garanzia della pena pecuniaria, delle spese processuali e di qualsiasi altra somma dovuta all'Erario è anche vero che la concreta difficoltà alla costituzione della parte civile determina che la misura conservativa tuteli anche la parte civile assente non ancora costituita.

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