L'infortunato colpito da un involontario colpo di karate non ha diritto al risarcimento
Il ristoro sussiste solo se il colpo è assestato con colpa
Nessun risarcimento al soggetto chiamato a fare la "sagoma umana" da parte di chi – svolgendo attività marziale a livello agonistico (conseguimento della cintura nera) – lo colpisca deviandogli il setto nasale. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 35602/21. Il ricorrente che poi coincide con la persona infortunata ha rilevato che era stato chiamato a fare da sagoma umana, all'interno di un combattimento simulato. In ragione di ciò aveva chiesto il risarcimento per l'infortunio subito. L'appellante ha precisato, inoltre, che in un caso del genere non vi è stata una vera e propria attività sportiva e che, quindi, il tutto era accaduto fuori dall'applicazione della regola che pone l'accettazione del rischio come criterio di risarcimento del danno.
La posizione della Corte - La Cassazione, però, ha respinto il ricorso ricordando il principio secondo cui l'attività agonistica implica sempre l'accettazione del rischio a essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale , ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi a ogni responsabilità abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi. Va osservato per concludere che il danno non è risarcibile quando è connotato dall'imprevedibilità. Questo significa che il danneggiante è esente da responsabilità se abbia condotto l'attività sportiva in difetto di colpa.