Civile

L'Inps deve sollevare la domanda di condanna per la lite temeraria in tema di invalidità

Nella fattispecie non c'è stata alcuna domanda dell'Inps finalizzata alla condanna per responsabilità aggravata

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di Giampaolo Piagnerelli

Non può essere condannata alle spese per lite temeraria la ricorrente non abbiente, solo in considerazione della differenza tra la percentuale di invalidità riscontrata e quella nuovamente richiesta. Per quanto concerne il rapporto lite temeraria/reddito, la Cassazione con la sentenza n. 12455/22 ha chiarito che non ci sono ragioni per ritenere che il possesso di un reddito pari o inferiore al doppio di quello utile ai fini dell'accesso al gratuito patrocinio possa preservare il litigante temerario dalla prima conseguenza connessa alla sua soccombenza, vale a dire la condanna alla rifusione delle spese supportate dalla controparte, (e sarebbe illogico supporre il contrario).

La domanda dell'Ente previdenziale. Tuttavia - si legge nella sentenza – "a tanto non potrà pervenirsi che in esito ad apposita domanda dell'ente previdenziale, che assolva agli oneri di allegazione e prova concernenti quanto meno l'an della supposta temerarietà della pretesa, essendo i poteri ufficiosi del giudice in specie limitati alla liquidazione del danno di cui siano comunque allegati gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività". Nella fattispecie non c'è stata alcuna domanda dell'Inps finalizzata alla condanna per responsabilità aggravata, né alcun accertamento dei requisiti necessari a configurare la lite temeraria. Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza cassata ex articolo 382 comma 3 del cpc.

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