Immobili

L’interesse legale fa impazzire rendite e usufrutti

Il calcolo dell’imponibile con un tasso irrisorio (0,01%) provoca risultati irragionevoli

di Angelo Busani e Donato Gallone

Ipotizziamo che un tribunale condanni un ospedale alla corresponsione di una rendita vitalizia di 2mila euro al mese a favore di un paziente 60enne danneggiato da un intervento chirurgico: si tratta di attualizzare la rendita per stabilire la base imponibile cui applicare l’imposta di registro al 3 per cento. Ipotizziamo, d’altro lato, che un testatore o un donante attribuisca alla sua convivente 60enne una rendita annua di 24mila euro: anche qui si tratta di calcolare la base imponibile (cui applicare, in questo caso, l’imposta di successione e donazione, con l’aliquota dell’8 per cento).
Nell’effettuare l’operazione di calcolo della base imponibile si ha però un risultato talmente sorprendente da sembrare persino inverosimile. Infatti, secondo le regole vigenti nel 2020, detta base imponibile ammontava a 28 milioni e 800mila euro (24mila x 1.200) ; con le regole vigenti nel 2021, si deve calcolare una base imponibile addirittura quintuplicata, e cioè 144 milioni di euro (24mila x 6mila). Definire questa situazione un’abnormità è, dunque, persino riduttivo.

UN TREND IN DISCESA

La spiegazione
il valore della rendita vitalizia si calcola moltiplicando l’annualità (24mila euro nell’esempio) per un dato coefficiente, correlato all’età del soggetto vitaliziando (articolo 46, Dpr 131/1986; articolo 17, D lgs 346/1990);
il coefficiente è contenuto in un “prospetto”, allegato al Dpr 131/1986;
questo prospetto viene confezionato presumendo la fruttuosità di un capitale pari al saggio dell’interesse legale;
l’interesse legale nel 2020 era dello 0,05% (e il coefficiente del 60enne era pari a 1.200) mentre nel 2021 è stato fissato nella misura (cinque volte inferiore) dello 0,01% (cosicché il coefficiente schizza a 6.000).
Il vizio, sta, dunque, nell’allestimento del “prospetto”. Il fatto è che il prospetto è stato elaborato nel 1986, in occasione dell’emanazione del Dpr 131/1986, Testo unico dell’imposta di registro, quando il saggio dell’interesse legale era stabilmente al 5 per cento. Allora, il coefficiente per una persona 60enne era pari a 12 e ne usciva una base imponibile (per semplicità ragioniamo in euro) di 288mila euro per una rendita vitalizia di 24mila euro annui. Un risultato, a “occhio nudo”, del tutto plausibile.
Ebbene, dal 1999, l’interesse legale (rimasto fermo al 5% dal 1942) ha cominciato a fluttuare con ben 16 successivi aggiustamenti del “prospetto”, tutti effettuati dal ministero dell’Economia con un criterio rigorosamente matematico. Senonché, questo aggiustamento del tutto automatico ha prodotto risultati inconcepibili da quando il tasso dell’interesse legale ha cominciato a scendere sotto al 3%, in quanto, più il tasso scende, più si alza la base imponibile delle rendite vitalizie. Basti pensare che l’attuale 0,01% (fissato con il decreto del Mef del 18 dicembre scorso) è un valore di 100 volte inferiore all’1% e di 500 volte inferiore al 5 per cento.
I rimedi
Nessuno ha mai posto rimedio a questa stortura, nonostante sia stata da tempo denunciata (si veda il Sole 24 Ore del 3 gennaio 2017 e del 30 dicembre 2017). Non sarebbe difficile. Infatti, il “prospetto” è fondato sull’ottimistico presupposto che un 60enne abbia una speranza di vita di 40 anni. Pur non contestando questo dato di partenza, se comunque si attualizza una somma di 24mila euro che sarebbe da pagare per 40 anni, utilizzando il tasso dello 0,01%, si ottiene, grosso modo, un valore di 938mila euro (una più realistica speranza di vita pari a 30 anni, abbasserebbe l’imponibile a circa 719mila euro). Ebbene, pagare l’aliquota del 3 o dell’8% su un importo di 938mila euro (o 719mila) anziché su 144milioni appare un risultato senz’altro più plausibile.
Come ottenerlo? Il tenore letterale delle predette norme che disciplinano il calcolo del valore della rendita vitalizia non sembra lasciare alcuno spazio di manovra al contribuente. Altro non resta, dunque, che dichiarare un valore diverso e aspettarsi un accertamento. Nel relativo giudizio si potrà invocare la incostituzionalità della normativa in commento, per lesione del principio di capacità contributiva; oppure si potrà chiedere al giudice di disapplicare, per illogicità, arbitrarietà e abnormità, il decreto ministeriale che contiene il prospetto dei coefficienti di calcolo della rendita vitalizia.

LA RENDITA VITALIZIA
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