Comunitario e Internazionale

Limiti all’uso del contante legittimi se proporzionati all’interesse pubblico

La restrizione all’impiego delle banconote deve essere proporzionata allo scopo e il giudice interno deve verificare che sia agevole l’accesso ai mezzi alternativi

di Marina Castellaneta

Via libera alle autorità nazionali che decidono di limitare il pagamento delle imposte o di altri importi dovuti dai contribuenti in denaro contante. A patto, però, che ci sia un motivo di interesse pubblico a giustificare il no all’utilizzo del contante e che la restrizione all’impiego delle banconote in euro sia proporzionata all’obiettivo da raggiungere. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza relativa alle cause C-422/19 e C-423/19 con la quale è stato precisato che il pagamento con strumenti alternativi al contante per garantire il recupero effettivo del canone televisivo ed evitare costi supplementari è ammissibile soprattutto quando il numero di contribuenti interessati dal recupero del credito è molto elevato.

A chiedere l’intervento in via pregiudiziale degli eurogiudici è stata la Corte amministrativa federale tedesca alle prese con una controversia tra due cittadini che intendevano pagare il canone televisivo in contanti, mentre il regolamento sui canoni prevedeva solo strumenti come prelievo automatico o bonifico.

Ai due contribuenti era arrivato un avviso di pagamento con una penalità di mora: i provvedimenti erano stati impugnati dinanzi ai giudici tedeschi e la Corte amministrativa federale ha chiamato in aiuto Lussemburgo.

Chiarito che l’Unione europea ha competenza esclusiva nel settore della politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, anche con l’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi, la Corte ha precisato che la nozione di corso legale stabilita dall’articolo 128 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è una definizione propria dell’Unione, autonoma e uniforme.

In via generale il mezzo di pagamento costituito dall’euro non può essere rifiutato e «ove esiste un obbligo di pagamento, il corso legale delle banconote e delle monete in euro, comporta, in primo luogo, l’obbligo di accettazione» per i diversi pagamenti. Il corso legale della moneta, però, non comporta che esista un obbligo di accettazione assoluta della valuta, «ma soltanto un’accettazione di principio delle banconote denominate in euro come mezzo di pagamento». Non è necessario per preservare l’effettività del corso legale del contante, che il legislatore Ue intervenga a fissare le eccezioni all’obbligo di accettazione. Gli Stati mantengono la possibilità di regolare le modalità di esecuzione degli obblighi di pagamento di diritto pubblico o privato e, quindi, per “motivi di interesse pubblico”, possono escludere il pagamento in contanti, prevedendo altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari, accessibili a tutti. Tuttavia, per garantire l’applicazione uniforme dei motivi derogatori in tutti gli Stati, la Corte precisa che la nozione di “motivi di interesse pubblico” ha una portata più ampia di “motivi di ordine pubblico” e che le restrizioni devono rispettare il principio di proporzionalità. Le misure derogatorie devono essere idonee a realizzare obiettivi legittimi e non devono andare al di là quanto necessario per raggiungerli. Il giudice nazionale dovrà verificare, inoltre, che i mezzi legali alternativi di pagamento siano facilmente accessibili dai debitori e, se questi non hanno accesso, sia garantita la possibilità di pagare in contanti.

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