L'Italia recepisce e attua il reciproco riconoscimento tra gli Stati europei delle sanzioni pecuniarie
Per completare il quadro di adeguamento tardivo all'attuazione del diritto Ue in materia di cooperazione giudiziaria penale, l'Italia ha adottato il decreto legislativo n. 37 del 15 febbraio 2016, entrato in vigore il 10 aprile, con il quale è stata recepita la decisione quadro 2005/214/Gai del 24 febbraio 2005 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (si veda “Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea” L76/16, 22 marzo 2005). Si tratta, giova precisarlo, di sanzioni pecuniarie legate a una condanna penale con l'esclusione, quindi, di decisioni di natura civilistica frutto di un'azione di risarcimento danni.
Anche nel caso del recepimento della decisione quadro in esame, al pari del pacchetto di atti in materia di cooperazione giudiziaria penale il cui recepimento è stato previsto nella legge 9 luglio 2015 n. 114 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione Europea» (legge di delegazione europea 2014), l'Italia arriva con un ritardo di quasi 10 anni tenendo conto che il termine ultimo di attuazione era fissato al 22 marzo 2007.
L'atto va coordinato con il decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2016 (si veda «Guida al Diritto» n. 14 del 26 marzo 2016, pagina 68 e seguenti), con il quale è stata recepita la decisione quadro 2009/299/Gai del 26febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/Gai, 2005/214/Gai, 2006/783/Gai, 2008/909/Gai e 2008/947/Gai rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.
L'obiettivo dell'atto Ue - La decisione quadro 2005/214/Gai si propone, nel solco del principio del riconoscimento reciproco affermato nel Consiglio europeo di Tampere del 29 novembre 2000, di assicurare la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate a seguito di un reato dalle autorità giudiziarie di uno Stato membro in un altro Paese Ue.
In questa direzione, il testo disciplina la procedura attiva e quella passiva che sono a sua volta regolate nel Dlgs n. 37 il quale, in modo analogo a quanto avvenuto per altri atti dell'ex terzo pilastro, individua le autorità nazionali competenti.
Sotto il profilo dell'ambito di applicazione, la decisione quadro riguarda tutti i reati punibili con sanzioni pecuniarie incluse, come chiarisce il considerando n. 4 della decisione quadro, quelle comminate per infrazioni al codice della strada. Ciò che conta è che la sanzione sia prevista in una decisione definitiva e che abbia natura pecuniaria. In particolare, in base a quanto disposto dall'articolo 2 dell'atto italiano di attuazione, la sanzione pecuniaria si riferisce all'obbligo di pagare una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di una condanna, a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la condanna, una somma di denaro «dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione» o un importo disposto a favore di un fondo pubblico o di organizzazione di assistenza alle vittime. Non sono invece inclusi, nel rispetto della decisione quadro, gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato.
Il modello seguito è analogo a quello già collaudato in altri atti adottati nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale che hanno alla base la fiducia reciproca sull'operato delle autorità giudiziarie degli Stati Ue.
Come detto, per assicurare il funzionamento del sistema, è indispensabile che gli Stati individuino le autorità competenti. Nel Dlgs n. 37, l'Italia, ai sensi dell'articolo 3, ha indicato il ministero della Giustizia (che in quest'atto ha un ruolo più marginale rispetto ad altri decreti legislativi) e l'autorità giudiziaria che riveste un ruolo centrale nel funzionamento del meccanismo.
L'Italia come Stato di emissione - Per quanto riguarda la trasmissione all'estero, l'Italia ha indicato il pubblico ministero (al pari di quanto ha fatto la Francia) presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie «o nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che si è pronunciata in merito alla sanzione amministrativa». In questo modo, è stato scelto il dialogo diretto tra autorità giudiziarie al pari di altri Paesi come Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Lituania e Slovenia.
La decisione sarà trasmessa allo Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito o dove risiede o dimora abitualmente o, se si tratta di persona giuridica, dove ha la propria sede.
La trasmissione deve avvenire con ogni mezzo che lasci una traccia scritta, accludendo il certificato allegato al decreto nella lingua dello Stato di esecuzione. Anche in questo Dlgs, nel caso di difficoltà nell'individuazione dell'autorità competente di esecuzione, si potrà consultare la rete giudiziaria europea (sito internet https://e-justice.europa.eu/content_ejn_in_criminal_matters-22-it.do).
Ottenuto il via libera al riconoscimento dall'autorità competente dello Stato di esecuzione, l'autorità italiana «non è più tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione», fermo restando il potere di riassunzione se lo Stato di esecuzione comunica di non aver dato attuazione, nonché nei casi in cui alla persona condannata sia stata concessa l'amnistia o la grazia. Il riconoscimento della decisione avviene senza ulteriori formalità.
La trasmissione dall'estero - Il capo III del Dlgs n. 37 si occupa della trasmissione dall'estero, affidando la competenza alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, o dove risiede o dimora abitualmente o, se persona giuridica, dove ha sede legale.
Salta, anche in questo caso, la condizione della verifica della doppia punibilità per 38 reati, con la competenza della Corte di appello a verificare la corrispondenza tra la definizione dei reati «per i quali è richiesta la trasmissione secondo la legge dello Stato di emissione e le fattispecie medesime». Va detto che rispetto alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo, i reati per i quali è esclusa la doppia incriminazione sono più numerosi, passando da 32 a 38, con l'aggiunta, in particolare, delle infrazioni al codice della strada, il contrabbando di merci, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le minacce e gli atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi, il danno penale e il furto.
Passando ad analizzare nel dettaglio la procedura passiva, spetta al Procuratore generale presso la Corte di appello competente chiedere il riconoscimento allo stesso organo giurisdizionale, che procede in camera di consiglio secondo le regole fissate dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'accoglimento della richiesta deve essere adottata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della decisione, con una possibile proroga di 30 giorni, previa comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.
Via libera al ricorso in Cassazione avverso la decisione della Corte di appello secondo l'iter previsto dall'articolo 22 della legge 69/2005 con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri.
Nel caso di diniego, l'autorità giudiziaria italiana, anche attraverso il ministero della Giustizia, procede a comunicare l'esito negativo allo Stato di emissione. In ogni caso, prima di decidere sul rifiuto, è richiesta una consultazione con il ministero della giustizia.
È opportuno ricordare che rispetto alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo che contiene motivi obbligatori e facoltativi di diniego al riconoscimento, la decisione quadro 2005/214/Gai elenca i motivi i quali, però, hanno tutti carattere facoltativo. Questo ha già condotto a molte differenze tra gli Stati membri come risulta dalla relazione della Commissione europea sullo stato di attuazione della decisione quadro in esame adottata il 22 dicembre 2008 (COM(2008)888).
Il legislatore italiano – che sembra averli resi tutti facoltativi - li ha riprodotti all'articolo 12 includendo, oltre all'ipotesi di certificato incompleto o manifestamente non corrispondente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie , il caso in cui la sanzione pecuniaria sia inferiore ai 70 euro. Così, è escluso il riconoscimento se ciò risulterebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem, se, per i reati diversi da quelli di cui all'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana, se si è già verificata prescrizione secondo quanto disposto dagli articoli da 171 a 174 del codice penale, se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che ne rende impossibile l'esecuzione, se la misura è disposta nei confronti di una persona che alla data della commissione del fatto non era imputabile per l'età secondo la legge italiana, se la decisione si riferisce ad atti compiuti sul territorio italiano. Inoltre, in linea con le esigenze di tutela dei diritti processuali e le garanzie individuali, il no al riconoscimento deve essere opposto se la persona interessata non è stata informata personalmente o tramite un suo difensore del diritto di opporsi al procedimento o se non è comparsa al processo che termina con la decisione della quale si chiede l'attuazione.
Gli effetti del riconoscimento - Ottenuto il via libera al riconoscimento, l'esecuzione della misura avverrà secondo la legislazione italiana, che è così la legge applicabile e questo anche con riguardo alla normativa interna in materia di amnistia e grazia. Con alcune limitazioni, però, perché sulle questioni legate alla cessazione dell'esecuzione, l'Autorità italiana è tenuta a disporre l'immediato stop all'attuazione se lo Stato di emissione adotta «un provvedimento che la privi di esecutività ovvero la revochi».
L'autorità italiana mantiene un certo margine di discrezionalità nell'individuazione di sanzioni alternative se l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie è totalmente o parzialmente impossibile. Tuttavia, l'esercizio di tale potere discrezionale è possibile solo se lo Stato di emissione presta il proprio consenso nel certificato allegato al decreto. In questa ipotesi, l'entità della sanzione non può superare, nel rispetto della legislazione italiana che ne disciplina la determinazione, il limite massimo indicato nel certificato.
Decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 37